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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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19.12.2011

Corte Costituzionale: i minori stranieri disabili hanno diritto all’indennità di frequenza anche senza carta di soggiorno

 
Ribadita l’incostituzionalità dell’art. 80 c. 19 l. n. 388/2000 (Corte Cost., sentenza n. 329/2011 dd. 16.12.2011)
 
Corte Costituzionale, sentenza n. 329 dep. il 16.12.2011 (62.15 KB)
 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 329 dd. 16.12.2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), la concessione ai minori stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE legalmente soggiornanti in Italia dell’indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge n. 289/1990.

L’indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.

Con l’art. 80 c. 19 della legge n. 388/1998, l’accesso a tale beneficio sociale ai minori disabili extracomunitari è stato limitato unicamente a quelli titolari della carta di soggiorno (o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 d.lgs. n. 286/98).

Tale limitazione è stata oggetto di censura dalla Corte Costituzionale già con  l’ordinanza n. 285 del 2009, nella quale il giudice delle leggi evidenziava l’incompatibilità dell’esclusione dei minori extracomunitari regolarmente soggiornanti ma privi di carta di soggiorno con  il principio di non discriminazione di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge n. 18/2009.

Con la sentenza ora depositata, la Corte Costituzionale ribadisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, ricollegandosi ai ragionamenti già contenuti nella precedente sentenza n. 187/2010. In sostanza, la Corte afferma che l’indennità di frequenza è un beneficio sociale che coinvolge beni e valori  di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona: dalla tutela dell’infanzia e della salute, alla salvaguardia delle condizioni accettabili di vita, non solo economiche,  per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, alle esigenze di agevolare la futura  inclusione sociale e lavorativa del minore disabile. Pertanto, alla luce dei parametri interpretativi posti dalla Corte Cost. con la sentenza n. 187/2010, tale beneficio sociale è destinato a consentire il concreto soddisfacimento di un bisogno primario inerente alla sfera di tutela della persona umana, che è dunque compito della Repubblica promuovere  e salvaguardare nel quadro del fondamentale principio di uguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost, non ammettendosi dunque discriminazioni fondate sulla nazionalità o sull’anzianità di residenza. Questo anche in ossequio agli obblighi internazionali scaturenti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e al principio di non –discriminazione da essa sancito all’art. 14.

Questa ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale mette in evidenza  ancora una volta l’inaccettabile comportamento dell’INPS e del Ministero del Lavoro - cui spetta il compito di vigilanza generale sull’attività dell’istituto previdenziale - , i quali a distanza di oramai più di tre anni dalla prima pronuncia della Corte costituzionale sull’illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 legge n. 388/2000,  continuano  di fatto ad applicare tale norma, negando agli stranieri disabili regolarmente soggiornanti ma privi della carta di soggiorno l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale previste dalla normativa nazionale e costringendo i medesimi a rivolgersi all’autorità giurisdizionale per far valere i loro legittimi diritti.

 
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