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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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12.12.2011

Tribunale di Padova: I lungo soggiornanti hanno diritto all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi

 
Lungo soggiornanti parificati ai cittadini italiani per effetto della direttiva n. 2003/109/CE.
 
Tribunale di Padova, ordinanza 05.12.2011 (T.S. c. INPS e comune di S. Giorgio delle Pertiche - assegno nuclei numerosi) (93.2 KB)
 

Con una ordinanza del 5 dicembre 2011 il Tribunale di Padova, sez. lavoro, ha riconosciuto il diritto di un cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti UE ad ottenere, da parte del comune di residenza e dell’INPS, l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare numeroso (ex art. 65 L. 448/1998).

Ciò in applicazione dell’art. 11 della Direttiva UE 2003/109/CE, così come recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, che ha novellato l’art. 9, comma 12, lett. c), T.U. Immigrazione.

L’INPS, infatti, ha fino ad ora dato indicazioni ai Comuni di riconoscere il diritto all’erogazione dell’assegno solo a favore dei cittadini  italiani e di altri Paesi membri dell’UE, nonché dei rifugiati politici, escludendo i titolari di permesso CE  per lungo soggiornanti, i quali, al contrario,  devono essere equiparati ai cittadini nazionali nella fruizione delle prestazioni di assistenza sociale per effetto della norma di diritto dell’Unione europea, di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento interno e comportante di conseguenza la disapplicazione della norma interna incompatibile.

Tale assegno familiare per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori è previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998 che ha introdotto un requisito di cittadinanza italiana ai fini dell'accesso al beneficio sociale. Successivamente, l'art. 80 della l. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari ove  il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n . 9 dd. 22/01/2010, l'INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale)  ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Fino a questo momento, tuttavia, le disposizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione. Questo  nonostante che  l'art. 11  c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale e che il legislatore italiano abbia recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all'applicazione di detto principio.

Le disposizioni applicative dell'art. 65 della l. n. 448/1998  (D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che la domanda per l'erogazione del beneficio debba essere presentata  al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

L’ordinanza del Tribunale di Padova segue analoga giurisprudenza maturata in seno al Tribunale di Gorizia.

Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, con l'ordinanza n. 506 depositata il 7 dicembre 2010, aveva infatti respinto il reclamo inoltrato dall'INPS contro l'ordinanza  dd. 01.20.2010, con la quale il giudice del lavoro di Gorizia aveva accertato il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Monfalcone e dell'INPS  che avevano rifiutato ad un cittadino del Kosovo titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti l'accesso al beneficio sociale dell'assegno per i nuclei familiari numerosi. (in proposito si veda alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1317&l=it ).

Nell'ordinanza del Tribunale di Gorizia dd. 7.12.2010, con la quale è stato respinto il reclamo dell'INPS, i giudici  confermano il ragionamento del giudice del lavoro, secondo cui  l'art. 9 del d.lgs. n. 286/98 deve essere interpretato in maniera conforme al principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale sancito dalla direttiva europea n. 109/2003/CE sui titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Antonio Maggiotto (fonte: Meltingpot.it)

 
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