ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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05.12.2011

Nuova delibera del Comune di Azzano Decimo (prov. di Pordenone) che limita l’assistenza sociale ai cittadini stranieri

 
L’ASGI chiede alla Commissione europea di riaprire nuovamente la procedura di infrazione del diritto europeo.
 
Il testo dell'esposto dell'ASGI dd. 28 novembre 2011 sulla nuova delibera del Comune di Azzano Decimo (404.24 KB)
Testo della delibera del Comune di Azzano Decimo dd. 26.10.2011 verbale n. 182 (65.87 KB)
Allegato A) alla delibera della giunta comunale di Azzano Decimo: direttiva sugli interventi e servizi sociali (2.37 MB)
 

Nella seduta svoltasi lo scorso 26 ottobre 2011, la Giunta comunale di Azzano Decimo (prov. di Pordenone) ha approvato all’unanimità  una delibera recante “Modifica- integrazione al “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi”. Definizione delle direttive agli uffici per la disciplina e la regolamentazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore di cittadini extracomunitari e comunitari” (verbale n. 182). Per il tramite di detta delibera, si introducono nel Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi due norme volte tra l’altro a definire  i presupposti  per il riconoscimento delle prestazioni sociali ed assistenziali per i cittadini stranieri, comunitari e non.

Con detta delibera e per effetto delle nuove disposizioni del regolamento comunale, le autorità comunali di Azzano Decimo realizzano quanto annunciato nell’ottobre 2010, ovvero reintroducono in una nuova veste nell’ordinamento comunale le disposizioni della precedente ordinanza del Sindaco di Azzano Decimo n. 4/2008 dd. 23 gennaio 2008, reintegrando le medesime finalità discriminatorie nei confronti dei cittadini di Stati membri dell’UE e di Stati terzi regolarmente soggiornanti nel territorio del Comune di Azzano Decimo, in aperta violazione  di norme del  diritto nazionale ed europeo.

In data 23 gennaio 2008 il Sindaco del Comune di Azzano Decimo (prov. di Pordenone) aveva infatti emanato un’ordinanza comunale avente per oggetto “l’applicazione della disciplina prevista dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 e dalle leggi regionali 31 marzo 2006 e 4 marzo 2005 n. 5 per i cittadini comunitari e loro familiari, cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno e cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo” (ordinanza n. 4/2008). Con tale ordinanza, il Sindaco di Azzano Decimo disponeva in sostanza l’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, comunitari e non, dagli interventi di assistenza sociale erogabili dalla propria amministrazione.

Contro tale ordinanza, in data 10 febbraio 2008, l’A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) inviava un esposto alla Commissione europea rilevando evidenti profili di contrasto dell’ordinanza sindacale rispetto ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e libertà di circolazione di cui al diritto dell’Unione europea.

Con nota dd. 10.12.2008, prot. D 15540, la Commissione europea  prospettava alle autorità italiane una possibile violazione della normativa UE da parte della suddetta ordinanza comunale chiedendo al Governo italiano di presentare le proprie osservazioni in proposito e aprendo di conseguenza una procedura preliminare di infrazione del diritto UE (n. NIF 2008/4597).

A seguito di ulteriori solleciti da parte della Commissione europea  e dell’espressa richiesta del Presidente della Regione FVG, Renzo Tondo, rivolta al Sindaco di Azzano Decimo,  con l’ordinanza n. 22/2010 dd. 21.10.2010, il Sindaco facente funzioni del Comune di Azzano Decimo procedeva finalmente  alla revoca della precedente ordinanza n. 4/2008. A seguito di tale ordinanza di revoca, la Commissione europea  sospendeva il procedimento preliminare di infrazione del diritto UE aperto nei confronti del Governo italiano, riservandosi tuttavia  di riaprirlo nel caso in cui le disposizioni contestate venissero nuovamente riproposte dalle autorità comunali di Azzano Decimo

Nell’ ordinanza emanata in data 22.10.2010, infatti, il Sindaco facente funzioni espressamente si riservava, comunque, di salvaguardare i contenuti della vecchia ordinanza revocata, mediante trasposizione degli stessi nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, di successiva discussione al consiglio comunale (“ritenendosi, pertanto, ammissibile la sua revoca [dell’ordinanza n. 4/2008 n.d.r.] con riserva, comunque, di salvaguardarne i contenuti, per la parte ancora compatibile con l’attuale quadro normativo, mediante trasposizione degli stessi in un apposito regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, giusto il disposto dell’art. 48, III comma  del d.lgs. n. 267/2000”), e questo con il fine implicito di aggirare  l’avvio del procedimento di infrazione del diritto europeo.

L’approvazione della nuova delibera della Giunta comunale di Azzano Decimo rende palese quindi  l’intenzione delle autorità politiche di Azzano Decimo di aggirare la procedura di infrazione del diritto UE avviata dagli organi europei, in aperta violazione dei principi di correttezza e buona fede che dovrebbero improntare le relazioni tra le autorità dei Paesi membri e le istituzioni europee.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 258 del TFUE  l’ASGI ha chiesto alla Commissione europea di riaprire urgentemente la procedura di infrazione a suo tempo avviata nei confronti delle autorità italiane per violazione del diritto UE da parte delle autorità comunali di Azzano Decimo. Ugualmente è stato chiesto alla Regione FVG e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di esercitare i poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Azzano Decimo nominando un commissario al fine che la  gestione dei servizi sociali avvenga nel pieno rispetto del quadro costituzionale e del diritto europeo, secondo quanto previsto tanto dalla legislazione regionale del  FVG quanto dalla legge nazionale (Art. 8 della legge 5.6.2003, n. 131 (“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3” . Art. 8 : “Attuazione dell’art. 120 Cost. sul potere sostitutivo).

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COMUNICATO STAMPA ASGI

5 dicembre 2011

Il 26 ottobre scorso, la Giunta del Comune di Azzano X ha  approvato una delibera di integrazione al “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi”, di contenuto analogo ad un precedente provvedimento che il Comune era stato costretto a revocare a seguito delle  pressioni esercitate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per evitare  l’ apertura di una procedura d’infrazione  da parte della Commissione europea.

La Delibera approvata, infatti, nuovamente esclude dal sistema comunale dei servizi sociali e dalle relative prestazioni i cittadini stranieri che non possiedono il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e anche quelli che, pur possedendolo, non dispongono di un  reddito minimo pari  almeno  all’importo dell’assegno sociale. Analogo trattamento viene previsto per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione. Vengono pure esclusi dal sistema degli interventi e dei servizi sociali  i rifugiati politici e i titolari di protezione internazionale nonostante le clausole di parità di trattamento contenute nelle norme di diritto europeo ed internazionale che li riguardano.

Si crea,  così, nuovamente, quella disparità di trattamento tra stranieri comunitari e non e cittadini italiani in materia di assistenza e prestazioni sociali che la Commissione europea aveva già fatto rilevare con la procedura preliminare d’infrazione avviata a seguito della segnalazione dell’ASGI  dopo l’ordinanza del Sindaco di Azzano Decimo n. 4/2008..

L’ASGI ha chiesto alla Commissione europea di riaprire urgentemente la procedura di infrazione a suo tempo avviata nei confronti delle autorità italiane per violazione del diritto UE da parte delle autorità comunali di Azzano Decimo.

Ugualmente ASGI ha  chiesto  alla Regione FVG e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di esercitare i poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Azzano Decimo nominando un commissario affinchè la gestione dei servizi sociali avvenga nel pieno rispetto del quadro costituzionale e del diritto europeo, secondo quanto previsto tanto dalla legislazione regionale del  FVG quanto dalla legge nazionale (Art. 8 della legge 5.6.2003, n. 131 (“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3” . Art. 8 : “Attuazione dell’art. 120 Cost. sul potere sostitutivo”). 

 

 
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