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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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28.11.2011

TAR Lazio: Non può essere negata la richiesta del cittadino italiano di etnia Rom di accesso agli atti relativi ai propri rilievi dattiloscopici

 
I rilievi dattiloscopici non sono contemplati tra gli atti vietati all’accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
 
TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 9194 depositata il 23.11.2011 (30.4 KB)
 

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9194/2011 depositata il 23 novembre 2011, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino italiano di etnia Rom il quale si era visto negato dalla Questura di Roma con provvedimento tacito negativo l’accesso  ai propri dati relativi ai rilievi dattiloscopici (impronte digitali) effettuati nel gennaio 2010 in occasione dello sgombero di un insediamento abusivo .

Il ricorrente aveva presentato due istanze di accesso ai dati relativi ai rilievi dattiloscopici, anche al fine di contestare la loro  legittimità in base alle norme del T.U.L.P.S.  in quanto al momento dello sgombero, l’interessato era in possesso della carta di identità e dunque non  era in discussione dunque la sua corretta identificazione. Secondo, infatti,  l'art 4 del T.U.L.P.S. n. 773/1931,  l'Autorità di Pubblica Sicurezza può disporre rilievi segnaletici solo nei confronti di persone pericolose o sospette o nei confronti di coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità. L’appartenenza etnica di una persona all’etnia rom e/o la sua sistemazione in un insediamento irregolare non può di certo costituire di per sé un indice di pericolosità sociale , come recentemente riconosciuto dalla sentenza TAR Lazio n. 6352/2009 e da quella del Consiglio di Stato n. 6050/2011.

Alle richieste di accesso agli atti presentate dal cittadino di etnia Rom, l’Amministrazione ha opposto un tacito diniego,  non dandovi mai risposta. Il ricorrente ha dunque presentato ricorso deducendo la violazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241/90.

Il TAR ha accolto il ricorso, considerando che l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 della legge n. 241/90 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge medesima. IL TAR ha dunque concluso che l’accesso ai rilievi dattiloscopici custoditi presso il Ministero dell’Interno non può essere fatto rientrare tra le fattispecie previste dal Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi (D.M. n. 415/94) per motivi di sicurezza e ordine pubblico ovvero per finalità di prevenzione e repressione della criminalità (quali ad es. “relazioni di servizio”, “informazioni fornite da fonti confidenziali”, informazioni concernenti la “Sicurezza delle infrastrutture”,…) in quanto trattasi di informazioni che attengono direttamente alla persona dell’interessato. Il TAR ha dunque ordinato che l’Amministrazione convenuta consenta l’accesso del ricorrente ai rilievi dattiloscopici.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Salvatore Fachile del  Foro di Roma.

La causa è stata promossa nell’ambito del progetto di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali curato dall’Antenna territoriale ASGI anti-discriminazioni  e  finanziato dalla Fondazione Open Society-Justice Initiative

 
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