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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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16.11.2011

Giudice intima all'interprete musulmana di togliersi il velo in aula

 
Comunicato dell'ASGI: "Una lesione del diritto costituzionale alla libertą religiosa"
 
 

Stando alle notizie pubblicate su diversi quotidiani (si veda ad es. l'articolo comparso sul quotidiano "La Repubblica", edizione del 15 nov. 2011), nel corso di un'udienza dinanzi alla prima sezione penale di Torino, il 14 ottobre scorso,  un giudice avrebbe intimato all'interprete di lingua araba di togliersi il velo islamico, l'hijab, che questa portava sul capo coprendone i capelli ed il collo lasciando libero interamente il volto oppure, in caso contrario, di lasciare l'aula. Il caso sarebbe stato portato davanti al CSM dal Presidente del Tribunale di Torino, non d'accordo con la decisione del collega. Il magistrato avrebbe giustificato la sua posizione, asserendo la necessità di rispettare il dettato dell'art. 129 del codice di procedura civile che impone a chi interviene o assiste all'udienza di stare a capo scoperto per rispetto nei confronti della Corte. Con un comunicato stampa diffuso il 15 novembre, la sezione torinese dell'ASGI esprime sconcerto per l'atto compiuto dal giudice torinese, facendo presente che la norma dell'art. 129 del c.p.c. deve trovare applicazione entro i limiti del rispetto del diritto fondamentale alla libertà religiose e alla manifestazione del proprio credo religioso di cui all'art. 19  Cost.  e all'art. 9 della CEDU. L'ASGI fa inoltre presente come un'applicazione rigida della norma di cui all'art. 129 c.p.c. rischierebbe di mettere in atto forme di "discriminazione indiretta" nei confronti di lavoratori appartenenti a minoranze religiose, in contrasto con il d.lgs. n. 216/2003 di recepimento della direttiva europea n. 2000/78.

Di seguito il comunicato stampa dell'ASGI.


La sezione torinese dell’ASGI esprime il proprio disappunto e sconcerto per la vicenda dell’esclusione dall’aula giudiziaria dell’interprete in lingua araba decisa nel corso di un’udienza tenutasi il 14 ottobre scorso davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Torino, in ragione del fatto che la donna indossava lo hijab, il velo tradizionale islamico che copre i capelli ed il collo, lasciando libero il volto.

Sebbene l’art. 129 del c.p.c. preveda che chi interviene o assiste in udienza debba stare a capo scoperto e prassi istituzionale vorrebbe che chi presenzia in udienza stia a capo scoperto a tutela del decoro e del rispetto dell’Autorità Giudiziaria sulla base anche dei poteri di disciplina dell’udienza attribuiti al giudice ai sensi dell’art. 470 c.p.p., l’ASGI ricorda che l’applicazione di tali norme deve trovare il limite del legittimo  rispetto del diritto fondamentale alla libertà religiosa e alla manifestazione del proprio credo religioso di cui all’art. 19 della Cost.  e all’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, un‘ applicazione assoluta delle norme dei codici di procedura senza le dovute eccezioni per chi ritenga di rimanere  con il capo  coperto in ossequio alla propria fede religiosa (sia essa la suora cattolica, o l’ebreo ortodosso, o il sikh o la donna musulmana) o abbia altre legittime ragioni per farlo (si pensi alla persona sottoposta a chemioterapia) finirebbe per snaturare la stessa ratio della norma, esorbitando dalla sua funzione di assicurare il dovuto rispetto nei confronti della Corte per invece arrecare una lesione alla dignità della persona coinvolta. Inoltre,  l’applicazione generalizzata della norma,  senza possibilità di giustificate esenzioni,  nei confronti di  persone che svolgano  in udienza incarichi professionali tecnici quali quelli di interprete o verbalizzante, costituirebbe anche una forma di  “discriminazione indiretta” nell’esercizio dell’attività lavorativa, vietata dal d.lgs. n. 216/2003 di recepimento della direttiva europea n. 2000/78. Questo in quanto l’applicazione di un criterio apparentemente neutro (il capo scoperto) finirebbe per escludere dall’attività professionale persone appartenenti a minoranze religiose senza che ciò corrisponda ai requisiti di necessità e proporzionalità.

Torino, 15.11.2011

A.S.G.I.

 
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