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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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15.10.2011

Diritto all’obiezione di coscienza per motivi religiosi degli ufficiali di stato civile nei casi di celebrazione di partnership registrate fra persone dello stesso sesso ?

 
Intervento in giudizio di ONG internazionali in un procedimento dinanzi alla CEDU riguardante il Regno Unito.
 
 

Alcuni ufficiali di stato civile inglesi hanno depositato nel corso del 2010 due ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo contro il diniego opposto dalle autorità britanniche al ricorso all’obiezione di coscienza per motivi religiosi nei casi in cui persone dello stesso sesso richiedano la celebrazione collegata alla sottoscrizione della partnership o unione registrata,  prevista dalla legislazione nazionale  per le unioni omosessuali (Ladele and Mc Farlane v. United Kingdom, application Nos. 51671/10 e 36516/10).

Alcune organizzazione non governative internazionali, quali la Commissione internazionale dei giuristi (ICJ), la Federazione Internazionale dei diritti dell’Uomo e ILGA-Europe, hanno deciso di avvalersi della possibilità di intervenire nel procedimento, sottoponendo all’attenzione della Corte un commento scritto con il quale viene richiesto il respingimento del ricorso. Secondo gli intervenienti,    è legittimo il rifiuto opposto dalle autorità britanniche alla richiesta avanzata da alcuni  ufficiali di stato civile per essere esentati per motivi religiosi  dalla celebrazione delle partnership registrate fra persone dello stesso sesso, in quanto detto rifiuto non  costituirebbe una violazione del diritto a manifestare liberamente  il proprio credo religioso. Questo in quanto l’art. 9 della CEDU non prevede tale diritto come  assoluto, bensì afferma la possibilità che esso venga circoscritto e limitato al fine di garantire la fruizione da parte di altri di diritti parimenti  fondamentali , tra cui si colloca certamente quello delle persone a non essere discriminate nella fruizione dei servizi pubblici per motivi fondati tra l’altro sul loro orientamento sessuale.  

Nel bilanciamento tra opposti e configgenti diritti di libertà fondamentali, le associazioni intervenienti concludono dunque il diritto all’eguaglianza e alla non discriminazione delle persone appartenenti allo stesso sesso che intendono celebrare la loro partnership registrata, come previsto dalla legislazione vigente nello Stato parte in questione, debbono prevalere sul diritto alla manifestazione del proprio credo religioso da parte dell’ufficiale di stato civile, che peraltro risulta estranea alle funzioni pubbliche cui è chiamato a svolgere, che sono innanzitutto quelle di erogare un servizio pubblico scevro da ogni componente e dimensione religiosa.

Il testo integrale in lingua inglese del commento depositato da ICJ-FIDH e ILGA-Europe è disponibile sul sito web della Commissione internazionale dei Giuristi (ICJ):  http://www.icj.org/dwn/database/ICJ%20Submission%20in%20Ladele%20&%20McFarlane%20v.%20United%20Kingdom.pdf

A cura del Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.

 
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