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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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10.11.2011

Tribunale di Bergamo: Respinto il reclamo del Comune di Palosco. Illegittima l'ordinanza comunale che limita l’iscrizione anagrafica degli stranieri

 
Le associazioni legittimate ad agire anche nei casi di discriminazioni fondate sulla nazionalità.
 
Tribunale di Bergamo, ordinanza dd. 03.11.2011 (reclamo Comune di Palosco c. ASGI/Fondazione Piccini ONLUS) (53.63 KB)
 

Il collegio del Tribunale di Bergamo, prima sez. civile, con ordinanza depositata il 3 novembre 2011,  ha respinto il reclamo presentato dal Comune di Palosco (prov. di Bergamo)  contro l’ordinanza del giudice di prime cure del medesimo tribunale, depositata il 7 marzo scorso, con la quale era stato accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero, dall'ASGI e dalla Fondazione Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS contro l'ordinanza del Sindaco del Comune di Palosco (prov. di Bergamo), che imponeva per i  cittadini stranieri che richiedevano l'iscrizione anagrafica nel Comune il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti,  la dimostrazione di un reddito minimo in analogia con  quanto previsto per l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari  e l'esibizione del passaporto  valido con regolare visto di ingresso.

Il giudice  di prime cure di Bergamo aveva riconosciuto il carattere discriminatorio dell'ordinanza del Sindaco di Palosco in quanto essa veniva a ledere il principio di parità di trattamento tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino in materia di iscrizione anagrafica, sancito dall'art. 6 c. 7 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione). Il giudice di Bergamo aveva dunque ordinato al Comune di Palosco di cessare la condotta discriminatoria, di procedere all'iscrizione anagrafica del ricorrente con effetto "retroattivo", cioè dal momento in cui egli aveva  effettuato la richiesta, e aveva condannato il comune al pagamento delle spese legali.

Il Comune di Palosco aveva impugnato l’ordinanza del giudice di prime cure sostenendo che l’ASGI e la Fondazione Piccini per i diritti dell’Uomo ONLUS non erano legittimate ad agire in giudizio, in quanto l’art.  5 del d.lgs. n. 215/2003 riguarderebbe soltanto le discriminazioni su base etnico-razziale e non quelle su base di nazionalità (cittadinanza), ovvero fondate sulla condizione giuridica dello straniero, di cui all’art. 43 del T.U. immigrazione. Il collegio giudicante di Bergamo ha respinto l’argomentazione avanzata dalla parte reclamante, sostenendo che una siffatta interpretazione, che escludesse dalla tutela giurisdizionale prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003 le ipotesi di discriminazioni nazionali, non risulterebbe razionale, non sussistendo alcuna ragione per differenziare tale ipotesi di discriminazione, ed i relativi strumenti di tutela giurisdizionale, da quella etnico-razziale.

Si  ringrazia l’Avv. Alberto Guariso, del foro di Milano, per la segnalazione

A cura del Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali.

 
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