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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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08.11.2011

Commissione Tributaria prov. di Lecco: Esente dall’ICI l’immobile destinato a moschea anche se non classificato catastalmente come luogo di culto

 
Prevale il riconoscimento dell’edificio come luogo di culto decretato dal Tribunale ai sensi dell’art. 19 Cost.
 
Commissione provinciale tributaria di Lecco, sentenza n. 166/01/2011 dd.20.06.2011 (233.69 KB)
 

La Commissione tributaria di Lecco, con sentenza depositata il 20 giugno 2011,  ha accolto il ricorso presentato da un’associazione proprietaria di un edificio adibito al culto islamico contro l’avviso di accertamento emesso da un Comune della provincia che dichiarava l’assoggettabilità del suddetto immobile all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) in quanto  esso risultava catastalmente classificato sotto la categoria D/1 “opifici” e non come  E/7 “fabbricato per esercizi di culto”. L’associazione invece rivendicava l’esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dalla legge per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto in quanto in due occasioni il Tribunale di Lecco aveva esplicitamente riconosciuto che l’edificio in oggetto era un luogo di culto.

La Commissione tributaria provincia di Lecco ha accolto il ricorso in quanto la destinazione  dell’edificio quale luogo di culto della comunità di religione musulmana era stata riconosciuta dal Tribunale di Lecco con la sentenza n. 2981 e prima ancora con quella n. 257/2007, nella quale si riconosceva il diritto all’utilizzazione della proprietà privata come luogo destinato al culto, quale espressione del principio di libertà religiosa costituzionalmente ed universalmente garantito dall’art. 19 Cost.

 

A cura del servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.

 
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