ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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05.11.2011

Tariffe differenziate per nazionalità nelle assicurazioni RCAuto

 
ASGI e Avvocati per Niente avviano un’azione giudiziaria anti-discriminazione dinanzi al Tribunale di Milano.
 
 

E’ stato depositato il 3 novembre dinanzi al Tribunale di Milano un ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione promosso da ASGI e Avvocati Per Niente ONLUS contro le compagnie assicuratrici Zurich Insurance e  Quixa s.p.a. in ragione delle tariffe differenziate per nazionalità da esse praticate nei contratti assicurativi RCA on line e che penalizzano alcune categorie di cittadini stranieri.

Accedendo ai siti di tali compagnie assicuratrici, per richiedere un preventivo on line, le associazioni ricorrenti hanno potuto  constatare  differenze di premio a seconda della cittadinanza del richiedente. A titolo esemplificativo, per quanto riguardo i preventivi di Zurich Insurance plc, per il cittadino italiano il preventivo è risultato di 465,00 euro;  a parità di altre condizioni, per i cittadini rumeni, senegalesi, albanesi e camerunesi il preventivo è stato di 665,00 euro, per i cittadini di Ecuador e  Cina il preventivo è stato pari  a 632,00 euro.

In relazione a Quixa spa invece: per il cittadino italiano il preventivo è di 414,19 euro; per il cittadino rumeno  452,35 euro; per il cittadino senegalese 580,71 euro; per il cittadino albanese 542,83 euro; per il cittadino camerunese 625,38 euro; per il cittadino ecuadoriano  549,29 euro; per il cittadino cinese 477,48 euro.

Appositamente interpellata, la compagnia assicuratrice Zurich ha giustificato l’applicazione di tariffe differenziata, sostenendo che “il fattore di cittadinanza, secondo comprovate evidenze statistiche, rappresenta uno dei fattori che predice la rischiosità, ed entra quindi nella determinazione del premio finale, insieme ad altri fattori…; a tale elemento, infatti, corrisponde una tipologia di comportamento di guida e, di conseguenza, una tipologia di rischio”. La Quixa spa non ha inteso rispondere ai rilievi delle associazioni ricorrenti.

Nel presentare ricorso, le associazioni promotrici  affermano che il diritto anti-discriminatorio, di fonte nazionale ed europea, vieta che il fattore etnico-nazionale possa essere preso in considerazione nei rapporti contrattuali e possa essere fonte di disparità di trattamento.

Avendo in considerazione che un trattamento deteriore viene ad essere applicato anche nei confronti di cittadini di Stati membri dell’Unione europea e segnatamente di cittadini di Paesi dell’Est europeo entrati di recente nell’Unione europea (ad es. i romeni), i ricorrenti sottolineano come la politica tariffaria applicata dalle suddette compagnie assicurative  viene in violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione tra i cittadini di Stati membri dell’Unione europea di cui agli artt. 21 della Carta di Nizza e  all’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha infatti riconosciuto che il principio di uguaglianza tra i cittadini di Stati membri dell’UE costituisce uno dei valori fondamentali dell’ordinamento comunitario per cui il correlato “principio di non discriminazione, in ragione del suo carattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico” , inclusi dunque i rapporti contrattuali tra privati (Corte di Giustizia, 12.12.1974 causa 36/74 B.N.O. Walrave). In altri termini il principio di eguaglianza e di non discriminazione dispiega i suoi effetti non solo nei rapporti verticali tra cittadino europeo e Stato membro, ma anche nei rapporti orizzontali tra privati (in questo senso anche CGE, sentenza 6 giugno 2000, Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano, causa C-281/98).

Le associazioni ricorrenti ricordano come il diritto dell’Unione europea ha previsto una sola limitata eccezione al principio generale di uguaglianza nei rapporti contrattuali assicurativi, con la possibilità – consentita temporaneamente – alle compagnie assicurative di tenere conto del fattore sesso  nei premi assicurativi ove tale fattore risultasse determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Questo sulla base della direttiva europea n. 2004/113/CE che stabiliva una clausola transitoria, applicabile fino al 21 dicembre 2012. Tuttavia, con la sentenza del 1 marzo 2011, la Corte di Giustizia europea (causa Associazione belga dei consumatori c. Belgio , C-236/09), ha ritenuto che tale clausola derogatoria fosse contraria al principio fondamentale di uguaglianza tra uomo e donna quale espressione del valore fondamentale di uguaglianza e di non discriminazione, sancito tra l’altro dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sentenza della Corte di Giustizia è pertanto chiaramente suscettibile di valenza generale, estensibile anche alle discriminazioni su base di nazionalità e/o sul fattore etnico-razziale.

Peraltro, i ricorrenti ricordano  come anche il diritto anti-discriminatorio interno vieta trattamenti differenziati fondati sulla cittadinanza che determinino un trattamento deteriore nei confronti dei cittadini stranieri, solo in ragione della loro condizione di cittadinanza straniera. In base all’art. 43 c. 1 del T.U. immigrazione, costituisce infatti  una discriminazione vietata: “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

L’articolo, al comma 2,  prevede infatti che compia “in ogni caso” una discriminazione anche : (…) b) “chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;”

Nel ricorso, inoltre, le associazioni ricorrenti sottolineano l’irragionevolezza e l’incoerenza dell’applicazione di un criterio di cittadinanza nella definizione delle tariffe per i premi assicurativi RCAuto in un Paese come l’Italia ove in ragione di un’anacronistica  legislazione sulla cittadinanza fondata sull’appartenenza di sangue, anche la maggior parte degli immigrati di seconda generazione, nati e/o cresciuti in Italia, non possono accedere alla cittadinanza italiana.  Ne consegue, quindi,  che la considerazione della   cittadinanza quale fattore attuariale nella definizione tariffaria dei premi assicurativi RCAuto,  viene arbitrariamente  a colpire tanto  l’immigrato appena giunto dal Paese di origine, ove vi aveva conseguito eventualmente  la patente di guida,  quanto quello di seconda generazione, magari nato o vissuto da lungo tempo in Italia e ove vi ha conseguito la patente ed è stato quindi “socializzato” alla guida e rispetto al quale, dunque, non si veda come gli possa essere legittimamente e ragionevolmente attribuito un fattore di rischiosità  e di predisposizione all’incidente diverso e maggiore rispetto al cittadino italiano a parità di altre condizioni soggettive a meno che non si intende la cittadinanza come una sorta di ethnos, una categoria spirituale operante a prescindere dai contesti di concreta socializzazione dell’individuo, un fattore etnico-razziale appunto che la direttiva europea n. 2000/43/CE vieta come categoria fondante rapporti e trattamenti differenziati anche    nei rapporti contrattuali tra privati nell’offerta al pubblico di beni e servizi.

Con il ricorso, quindi, ASGI e Avvocati per Niente hanno chiesto al giudice di accertare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto da Zurich Assicurazioni e Quixa SPA; di ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, imponendo alla suddette compagnie assicurative di applicare sistemi tariffari omogenei tra cittadini nazionali e stranieri a parità di altre condizioni; di risarcire i cittadini stranieri per gli importi superiori imposti nei loro confronti e di ordinare la pubblicazione della decisione su un quotidiano nazionale a spese delle parti convenute.

A cura del servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.

 
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