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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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07.10.2011

Accesso degli stranieri al pubblico impiego: Nuovo ricorso dell’ASGI accolto dal Tribunale di Milano

 
Illegittima l’esclusione degli extracomunitari da tre bandi di concorso pubblici indetti da A.S.P. di Milano e riferiti a posizioni di operatori socio-sanitari, tecnici sanitari e impiegati.
 
Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011 (541.19 KB)
 

Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con ordinanza depositata il 5 ottobre  (causa n. 12913/2011), ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da  tre cittadine ecuadoriane, dall’ASGI e dall’associazione Avvocati per Niente (AVN) contro le Aziende per il Servizi alla persona  Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albero Trivulzio per avere indetto quest’ultime tre bandi di concorso per posizioni lavorative impiegatizie, di Operatori socio-sanitari, infermieri e tecnici sanitari, riportanti il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.

Con l’ordinanza, il giudice del lavoro ha accolto innanzitutto l’orientamento della Cassazione (n. 7186/11), secondo cui l’azione processuale anti-discriminatoria di cui l’art. 44 del T.U. è quella tipica nei casi di asserita violazione del diritto fondamentale all’eguaglianza, anche con riferimento alle procedure concorsuali. In secondo luogo, ha riconosciuto la legittimazione ad agire di ASGI e AVN, ai sensi dell’art.  5 d.lgs. n. 215/2003), trattandosi di una discriminazione collettiva ove i soggetti potenzialmente lesi non possono essere determinati.

Nel merito, il giudice del lavoro ha riconosciuto l’immediata portata applicativa del principio di parità di trattamento in materia di accesso al lavoro a favore dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per effetto dell’art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione, facente riferimento alla Convenzione OIL n. 143/75  e dell’art. 43 comma 2 punto c) del medesimo T.U. imm.

Facendosi riferimento a norme di diritto internazionale pattizio, quale gli artt. 10 e 14 della Convenzione OIL n. 143/75,  che costituiscono dunque  parametri di verifica della legittimità costituzionale delle norme di diritto interno, anche successive, alla luce dei criteri interpretativi di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349/2007, il giudice di Milano ha ritenuto di dover procedere ad un lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia  di pubblico impiego, giungendo alla conclusione che l’accesso a tali rapporti da parte di un cittadino extracomunitario possa essere limitato solo in presenza di un interesse nazionale ovvero dello svolgimento di pubblici poteri e tale non sono i casi delle posizioni lavorative interessate dai bandi di concorso (infermieri, OSS , tecnici sanitari, impiegati).

Pertanto, il giudice ha dichiarato il carattere discriminatorio dei bandi di concorso indetti dalle Aziende per i servizi pubblici alla persona di Milano e ha ordinato loro di pubblicare nuovi bandi ed avvisi di selezione rimuovendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria e di riaprire i termini per le domande di ammissione. Le parti convenute sono state chiamate a rimborsare ai ricorrenti le spese legali.

 

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.

 
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