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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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27.09.2011

Tribunale di Bolzano: Viola il divieto di discriminazioni tra cittadini dell’UE, la normativa della Prov. aut. di Bolzano che subordina la concessione di un sussidio casa al cittadino di altro Paese membro UE al possesso della dichiarazione di aggregazione ad uno dei gruppi linguistici autoctoni avente efficacia differita, a partire dal 18 mese successivo a quello in cui e’ stata resa

 
Il giudice del lavoro di Bolzano rileva nella normativa una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Paesi UE (Trib. Bolzano, ord. 20.07.2011, proc. N. 342/2011L).
 
Tribunale di Bolzano, ordinanza dd. 20.07.2011, est. Puccetti (260.27 KB)
 

Il giudice del Lavoro di Bolzano, con ordinanza depositata il 20 luglio scorso, ha accertato la natura discriminatoria della normativa della Provincia autonoma di Bolzano che subordina, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni edilizie,  anche i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea che risiedono nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano alla presentazione della dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici autoctoni sul territorio provinciale (tedesco, italiano, ladino); dichiarazione che, tuttavia, acquista efficacia solo decorsi diciotto mesi dalla consegna. Il giudice di Bolzano ha dunque concluso che tale normativa contrasta  con il principio fondamentale di uguaglianza e con il divieto di discriminazioni di cui al diritto dell’Unione europea e ha ordinato la disapplicazione della normativa provinciale.

Il caso e’ stato originato da un ricorso presentato da una cittadina ceca residente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, la quale si e’ vista rifiutare l’erogazione di un sussidio casa di sostegno alla locazione richiesto nel gennaio 2010 nonostante la piena capienza del fondo messo a disposizione dal bilancio provinciale per soddisfare anche la sua richiesta, e questo solo in ragione del fatto che la sua dichiarazione di aggregazione ad uno dei gruppi linguistici autoctoni della Provincia era stata resa da meno di 18 mesi, termine introdotto dal d.lgs. n. 99/2005 per quanto concerne la prima dichiarazione.

Secondo il giudice di Bolzano, tale normativa determina una discriminazione indiretta ai danni dei cittadini di altri Paesi membri dell’UE, in quanto, sebbene applicabile anche ai cittadini nazionali, viene a sfavorire sproporzionatamente  i primi rispetto ai secondi poiche’ i primi erano precedentemente esentati da tale dichiarazione ai fini dell’accesso all’agevolazioni edilizie fino alla modifica normativa entrata in vigore nel novembre 2008 e dunque sono soprattutto questi che sono stati assoggettati alle nuove norme sul termine  di efficacia differita per la prima dichiarazione di appartenenza o di aggregazione, mentre la maggior parte dei cittadini nazionali avevano gia’ reso in precedenza tale dichiarazione. Ugualmente, sarebbe emerso che le norme dello Statuto provinciale che obbligano  i Comuni ad informare i cittadini che hanno compiuto la maggiore eta’ o che hanno trasferito la propria residenza in un Comune della provincia della facoltà di tale dichiarazione e dei suoi effetti, per cui le dichiarazioni rese entro un anno dalla comunicazione spiegano effetto immediato e non differito, troverebbero effettiva applicazione solo nei confronti dei cittadini nazionali, e non anche di quelli stranieri, cittadini UE compresi.

Secondo il giudice di Bolzano, quindi, la disciplina sull’efficacia differita della dichiarazione di aggregazione ai fini dell’accesso alle agevolazioni in materia di diritto all’abitazione pone in essere una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea incompatibile con le norme di diritto dell’UE, di fonte primaria (Trattati UE) quanto derivata (direttiva n. 2004/38, regolamento UE n. 492/2011) in materia di principio di uguaglianza e divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalita’, in quanto tale disparita’ di trattamento non appare sorretta da una ragionevole causa giustificatrice ovvero da un obiettivo pubblico di politica sociale.

L’ordinanza del giudice del lavoro di Bolzano ordina dunque la disapplicazione della norma provinciale, ritenendo che la disparita’ di trattamento possa essere rimossa solo riconoscendo immediata efficacia alla prima dichiarazione linguistica resa dai cittadini comunitari non italiani. Alla ricorrente cittadina della Repubblica Ceca e’ stata dunque riconosciuto il diritto al sussidio casa.

a cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalita' umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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