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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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15.09.2011

Corte di Cassazione - Sentenza del 31 agosto 2011 - n. 32934

 
Risulta sempre la responsabilitą penale del datore di lavoro che assume un lavoratore straniero non verificando in maniera oggettiva la regolaritą del permesso di soggiorno ma fidandosi in buona fede delle informazioni rilasciate del diretto interessato.
 
 
La Corte ricorda, infatti, che è compito del datore di lavoro verificare la regolarità del documento senza affidarsi a ciò che gli viene detto dal cittadino straniero, non potendo poi invocare come scusante la propria buona fede nel caso in cui si sia semplicemente “fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti senza pretendere l’esibizione del prescritto permesso di soggiorno”.
La Corte ricorda la costante giurisprudenza in materia di responsabilità del datore (Sez. 1, Sentenza n. 37409 del 25/10/2006, dep. il 13/11/2006, Rv. 235083, imp. Grimaldi)che non viene esclusa neppure “dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta del permesso di soggiorno avanzata dallo straniero”  e non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica dell’imputato, né la punibilità del reato a lui contestato, “l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori stranieri successivamente all’accertamento dell’illecito, anche a seguito dell’adesione della Romania all’Unione europea”(in termini S. U., sentenza n. 2451, del 27/9/2007, dep. il 16/01/2008, Rv. 238197, imp. Magera).
Manifestamente infondata deve ritenersi anche l'eccezione di prescrizione, ove si consideri che la condotta contestata all'imputato risulta accertata prima quindi dello spirare del termine di prescrizione di anni quattro e ciò a prescindere dall'esistenza di fatti interruttivi o cause di sospensione, con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, in ogni caso, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.(così ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. il 21/12/2000, Rv. 217266, rie. De Luca).


Corte di Cassazione, Sezione I penale , sentenza del 31 agosto 2011, n. 32934
 
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