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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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14.09.2011

Corte di Cassazione - Ordinanza dell’8 settembre 2011 n. 18480

 
Per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi familiari, è sufficiente aver lavorato da almeno un anno anche in maniera non continuativa.
 
 
La Corte di Cassazione con l'ordinanza  n. 18480 dell’8 settembre 2011 ha accolto il ricorso di un cittadino straniero annullando il decreto di espulsione emanato dal Prefetto di Foggia  e cassando il decreto del Giudice di pace che non aveva ritenuto di accogliere la richiesta di opposizione al decreto in base al fatto che l'espulsione era avvenuta prima della decorrenza dei sessanta giorni dalla scadenza dei titoli di soggiorno previsti come tempo utile per chiederne rinnovo o conversione .
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ricordato che "appare manifesta la fondatezza del ricorso che denunzia l'indebita valutazione di non rinnovabilità fatta dai GdP quale ostacolo a ritenere intempestivo e quindi invalido il decreto di espulsione de quo che appare al proposito di rilievo richiamare, sulla rilevanza "esterna" del lavoro stagionale anche ai fini del tramutamento "per conversione" del titolo di soggiorno stagionale, quanto affermato da questa Corte"   .

Nell'ordinanza  viene, inoltre, ricordato che "ai fini della conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in permesso di soggiorno per motivi familiari, il requisito della regolare permanenza in Italia da almeno un anno non implica necessariamente lo svolgimento continuativo dell'attività di lavoro nell'ambito di un unico rapporto a tempo indeterminato, ma può ritenersi soddisfatto, alla stregua di un'interpretazione "secundum constitutionem", anche in virtù di una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali debitamente autorizzati.
Pertanto, spetta al giudice di merito l'accertamento dell'avvenuta integrazione di tale requisito anche nell'ipotesi di una pluralità di permessi di lavoro susseguitisi a breve intervallo temporale ed in un arco di tempo pur di poco superiore all'anno, adeguatamente motivando, all'esito della propria indagine, sulle ragioni che nella specie hanno indotto ad affermare o escludere la sussistenza del requisito di legge»(Cassazione  n.19793/2009).
La Corte di Cassazione riafferma, dunque, un'interpretazione costituzionalmente orientata del requisito di permanenza stabilito dall'art. 30, comma 1, lettera del Dlgs. 286/98, ritenendo avvenuta l'integrazione del presupposto di fronte a una pluralità di soggiorni in Italia susseguitisi a brevi intervalli e in un arco di tempo di poco superiore all'anno.



 
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