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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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02.09.2011

Nuove commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e contributi per il rimpatrio volontario degli stranieri

 
Pubblicata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede un contributo per il rimpatrio di seicento stranieri e l'attivazione di 5 nuove commissioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.
 
Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2011 (68.44 KB)
 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2011, n. 194 l'ordinanza n. 3958 del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede un contributo per il rimpatrio (200 Euro a testa oltre alle spese di viaggio) di un numero massimo di 600 extracomunitari e consente al Ministro dell'Interno di istituire fino al 31 dicembre cinque nuove sezioni delle Commissioni territoriali per la protezione internazionale (saranno finanziate con uno stanziamento di 191mila euro).

Per accelerare le procedure per l'esame delle domande di protezione e per contenere i costi derivanti dal trasferimento dei migranti richiedenti asilo nelle sedi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini dell'audizione, fino al 31 dicembre 2011 il Governo ha autorizzato l'incremento delle missioni dei componenti e del personale di supporto.

Un contributo potrà, invece, essere richiesto dagli stranieri giunti in Italia dall'1 gennaio 2011 e assistiti a carico della struttura del Commissario delegato e, in particolare:

a) dai richiedenti protezione internazionale;

b) dai richiedenti protezione internazionale denegati fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso;

c) dai titolari di protezione internazionale che rinunciano allo status;

d) dagli immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità;

e) dagli immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Agli stranieri ammessi al rimpatrio e' consegnato il biglietto aereo e un'indennità di viaggio individuale pari a 200 euro da corrispondere al momento della partenza dopo il valico di frontiera. Alla procedura l'immigrato potra' essere ammesso una sola volta. Agli oneri derivanti dalla misura si fa fronte con 904mila euro.

 
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