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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.08.2011

Due pronunce del Tribunale di Genova sull’accesso degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego

 
Discriminatoria l’esclusione di un cittadino bielorusso da un concorso pubblico per programmatore CED indetto dal Comune di Savona e di una cittadina ecuadorenia da una selezione indetta dalla Provincia di Genova per operatori socio-sanitari.
 
Tribunale di Genova, ordinanza n. 1329/11 dd. 19 giugno 2011 (647.8 KB)
Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi) (616.79 KB)
 

Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con due ordinanze depositate il 19 giugno ed il 19 luglio 2011, ha accertato la natura discriminatoria della condotta rispettivamente del Comune di Savona e della Provincia di Genova che hanno escluso dalle procedure di assunzione a tempo indeterminato cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea e, specificatamente, un cittadino bielorusso che aveva chiesto di partecipare ad un concorso pubblico per un posto di programmatore operativo CED bandito dal Comune di Savona, ed una cittadina dell'Ecuador, che aveva chiesto di partecipare ad una selezione a chiamata indetta dalla Provincia di Genova per un posto di operatore socio-sanitario.

In entrambi i casi, l'esclusione era stata motivata dalla  mancanza del requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, che secondo gli enti locali in questione, sarebbe richiesta dall'art. 2 del d.p.r. n. 487/94.

Il giudice del lavoro di Genova ha accolto le tesi dei ricorrenti, affermando in sostanza  che l'art. 2 del d.lgs. n. 286/98, garantendo allo straniero regolarmente soggiornante la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani in conformità alla convenzione OIL n. 143/1975, parifica la condizione del lavoratore extracomunitario a quella del cittadino italiano anche con  riferimento  al diritto di aspettativa all' occupazione, incluso l'accesso al pubblico impiego. Esplicito, in tale direzione, è stato il riferimento del giudice del lavoro alla sentenza della Corte Costituzionale n. 454/98 in materia di iscrizione degli stranieri al collocamento obbligatorio per gli invalidi civili.

Secondo il giudice del lavoro di Genova, dunque, la riserva di cittadinanza italiana o comunitaria, prevista dal d.p.r. n. 487/94 ai fini dell'accesso agli impieghi civili nella pubblica amministrazione, deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98), né può ritenersi che la norma successiva di cui all'art. 70 comma 13 del d.lgs. n. 165/2001 possa riportarla in vita in quanto deve trovare un interpretazione costituzionalmente conforme e dunque coerente con il dettato della Convenzione OIL n. 143/75, secondo la quale lo Stato parte può limitare l'accesso del lavoratore migrante a determinate occupazioni o funzioni solo quanto tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato e dunque, al pari di quanto previsto per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, riguardi impieghi che implichino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale.

Questo tanto più quando il cittadino di uno Stato terzo non membro dell'UE sia titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003, che all'art. 11 ribadisce il principio di parità di trattamento in materia di accesso al lavoro con i cittadini nazionali.

Ad ulteriore conforto di tale interpretazione, il giudice del lavoro di Genova ha richiamato anche la recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 139 dd. 15 aprile 2011, nella quale il giudice delle leggi,   decidendo per  l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di Rimini, ha affermato che quest'ultimo  avrebbe dovuto proporre un' interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, avendo in considerazione il   chiaro  orientamento da questi espresso volto a ritenere che il testo della disposizione non precluda in sé l'accesso ai posti pubblici nella P.A., facendo pure presente come in altre occasioni il medesimo tribunale di Rimini  abbia già aderito ad un' interpretazione estensiva.

In entrambi i casi, pertanto, il giudice del lavoro di Genova ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta tenuta dagli enti locali liguri, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare alle prove concorsuali o alle procedure selettive, ordinando alle amministrazioni di adottare tutti gli atti necessari per rendere effettivo il suddetto diritto.


Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Elena Fiorini di Genova.


A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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