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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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05.08.2011

Annotazioni delle convenzioni matrimoniali sugli atti trascritti ex art. 19 DPR 396/2000.

 
Pubblicata la circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del 3 Agosto 2011 a seguito del parere del Consiglio di Stato.
 
La circolare (2.02 MB)
Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 1732 del 8 giugno 2011 (27.28 KB)
 
Il Consiglio di Stato, nella seduta del 8 giugno 2011, ha esaminato una richiesta di parere giunta dal Ministero dell'Interno in merito alla corretta interpretazione delle norme in vigore relative alla trascrizione in Italia degli atti formati all'estero relativi ai cittadini stranieri, in base all'art. 19 del d.p.r. n. 396/2000 e alla possibilità di effettuare delle annotazioni.
Ciò è stato reso necessario dalle diverse controversie intervenute in giurisprudenza, oltre che alle critiche ricevute dal Consiglio Nazionale del Notariato, rivolte all'interpretazione ministeriale data con circolare del 26 marzo 2001, n.2, in particolare rispetto ad alcune richieste di annotazione di atti pubblici concernenti il regime patrimoniale della famiglia.

Il Consiglio di Stato, in risposta alla richiesta del Ministero, " ritiene che la piena equiparazione affermata dalla giurisprudenza civile fra ordinario regime della trascrizione degli atti di stato civile e regime in esame non emerga con chiarezza dalla normativa e che, in linea di principio, debba ritenersi condivisibile l’impostazione per la quale le trascrizioni ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 396 del 2000 sono meramente riproduttive di atti formati all’estero da stranieri residenti in Italia al fine di agevolarli nell’ottenimento delle copie integrali degli stessi.

D’altra parte, non essendo prevista alcuna previa valutazione sul rispetto del limite dell’“ordine pubblico internazionale” relativamente agli atti riguardanti cittadini stranieri (ad es. rispetto al cosiddetto matrimonio poligamico contrario all’art. 86 del cod. civ.), ai fini di detta iscrizione non si ritiene che l’amministrazione possa scostarsi da tale prudente impostazione, fornita in linea di principio dalla circolare interpretativa MIACEL del 26 marzo 2001 n. 2/2001, ove il rilascio di copia integrale è stato consentito solo a favore dei soggetti menzionati nell’atto e non dei terzi.

Cionondimeno, anche per ragioni di semplificazione degli adempimenti procedurali ed al fine di tener conto di quanto emerso in giurisprudenza, si ritiene che l’articolo 19 del d.p.r. n. 396 del 2000 non debba essere interpretato nel senso che sia preclusa l’annotazione, in analogia con quanto avviene per la trascrizione avente efficacia piena, ad es. delle convenzioni matrimoniali, ma ciò sempre e solo in chiave di agevolazione dell’interesse dei cittadini stranieri residenti in Italia a disporre di copia integrale dei propri atti, senza doversi rivolgere ai competenti organismi esteri.

Quanto poi alla possibilità di consentire il rilascio della copia integrale a terzi interessati oltre che ai soggetti menzionati nell’atto, si rileva che l’art. 19, comma 3, del citato d.p.r. non osta a tale interpretazione, dovendosi quindi ritenere che la circolare MIACEL n. 2/2001 sia stata eccessivamente restrittiva in proposito.

Per giungere invece ad una piena equiparazione fra la trascrizione ex art. 19 del d.p.r. n. 396 del 2000 e la trascrizione ordinaria prevista per i cittadini, occorrerà, in futuro, introdurre un controllo di ordine pubblico sugli atti riguardanti gli stranieri residenti in Italia, come quello previsto dall’art. 18 del d.p.r. n. 396 del 2000 per gli atti formati all’estero riguardanti cittadini italiani; ma il tema si segnala, allo stato, solo come futuro possibile oggetto di interventi di riforma dell’ordinamento di stato civile."

 

 
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