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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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03.08.2011

Censimento generale della popolazione: ASGI e Avvocati per Niente depositano a Milano un ricorso contro l’esclusione degli extracomunitari dalle selezioni per il reclutamento dei rilevatori comunali

 
ASGI e Avvocati per Niente hanno chiesto al giudice di Milano di ordinare la sospensione della formazione delle graduatorie e la riapertura del bando.
 
Il testo del ricorso depositato da ASGI, Avvocati per Niente contro il Comune di Milano sull'esclusione dei cittadini di Paesi terzi dalla selezione (80.5 KB)
 

Una cittadina peruviana, residente a Milano, appoggiata dalle associazioni ASGI e Avvocati per Niente, ha depositato un ricorso/azione giudiziaria urgente contro la discriminazione contro il bando emanato dal Comune di Milano per la selezione delle posizioni professionali di rilevatore e coordinatore comunale del censimento generale della popolazione e delle abitazioni, in programma in tutta Italia a partire dal novembre prossimo.

Infatti, il Comune di Milano, così come gli altri comuni italiani, ha indetto nel corso del mese di luglio le selezioni per il reclutamento delle posizioni di rilevatori e coordinatori comunali per lo svolgimento delle operazioni di raccolta dati del censimento generale della popolazione e delle abitazioni, secondo quanto previsto  dall'art. 50 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 e dalle successive circolari dell'ISTAT, in particolare la n. 6 del  21 giugno 2011.

Nei citati strumenti normativi, viene affidato ai Comuni il compito di reclutare e selezionare coloro che saranno chiamati a svolgere le funzioni di Rilevatori e Coordinatori comunali delle operazioni di censimento. Vengono indicate le modalità di reclutamento di tali figure professionali, prevedendo che qualora non sia disponibile o sufficiente il ricorso a personale dipendente presso gli EE.LL., i Comuni possano mettere in atto procedure di reclutamento di personale esterno,  utilizzando le forme contrattuali tipiche del lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, quelli di lavoro autonomo di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.

Dall'esame degli avvisi di selezione indetti dai Comuni italiani, incluso quello di Milano, emerge una  prassi pressoché generalizzata di prevedere per le posizioni di rilevatori e coordinatori comunali del censimento, il requisito di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, con la conseguente esclusione di tutti i cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti e residenti in Italia dalla possibilità di concorrere a queste posizioni lavorative temporanee.

Con una lettera inviata all'ANCI, all'UNAR e alla Commissione europea l'11 luglio scorso,  il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI aveva rilevato  come tale esclusione dei cittadini extracomunitari appaia illegittima e discriminatoria, in quanto in violazione del principio generale di parità di trattamento tra lavoratori migranti regolarmente soggiornanti e nazionali di cui all'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione, nonché delle norme di diritto dell'Unione europea riferite alla parità di trattamento in materia di accesso alle attività lavorative a favore di   specifiche categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE (familiari di cittadini di Stati membri UE, rifugiati politici e titolari della protezione sussidiaria, lungo soggiornanti) (si veda news alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1732&l=it ). Questo a maggior ragione nel momento in cui  non si tratta di procedure concorsuali volte all'inserimento nei ruoli della P.A. mediante la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, bensì di procedure di selezione volte alla costituzione di rapporti di lavoro temporaneo e parasubordinato, e dunque di contratti di lavoro di diritto privato, per i quali dovrebbe dunque certamente valere la clausola di parità di trattamento di cui al T.U. immigrazione. Tali argomenti sono stati ribaditi nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Milano congiuntamente da ASGI, Avvocati per Niente e dalla cittadina peruviana.

A seguito della segnalazione dell'ASGI, con il parere n. 27 dd. 19 luglio 2011, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità nazionale anti-discriminazioni prevista dal d.lgs. n. 215/2003  di recepimento della direttiva europea n. 2000/43, aveva pure espresso un parere critico nei confronti del comportamento dei Comuni italiani, ritenendo che gli avvisi pubblici dei Comuni italiani per il reclutamento e la selezione dei rilevatori e coordinatori comunali per lo svolgimento  delle operazioni di raccolta dati del censimento generale della popolazione e delle abitazioni abbiano una valenza discriminatoria nella parte in cui prevedono tra i requisiti di ammissione il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato UE. Secondo l'UNAR, infatti, trattasi di posizioni lavorative non implicanti l'esercizio di attività attinenti ad una funzione pubblica o di interesse nazionale, per cui l'esclusione sulla base del mancato possesso della cittadinanza italiana  è contraria alle norme anti-discriminatorie (in proposto si veda la news al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1748&l=it)

L'UNAR ha  auspicato, dunque,  che i Comuni italiani modifichino gli avvisi di selezione per il reclutamento del personale, qualora già indetti, ovvero, evitino tali ingiuste ed illegittime limitazioni qualora tali avvisi non siano stati ancora diramati.

L'UNAR, dunque, ha condiviso i contenuti e le conclusioni della presa di posizione dell'ASGI sull'argomento.

L'ASGI ha chiesto che il Tribunale di Milano si esprima in via urgente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del T.U. imm., e che il  giudice ordini al Comune di Milano di sospendere la formazione della graduatoria dei rilevatori di cui all'Avviso del 20.06.11 e l'attribuzione dei relativi incarichi,  fino alla decisione sul presente ricorso e successivamente  accerti  e dichiari il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Milano, consistente nell'aver previsto tra i requisiti per partecipare alla selezione pubblica di per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori di cui all'Avviso del 20.06.11 quello della cittadinanza italiana o comunitaria;  e conseguentemente  ordini al Comune di Milano di cessare il comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti e in particolare di modificare l'Avviso in oggetto  nella parte in cui sopra consentendo la presentazione delle domande anche alla ricorrente e ai cittadini extracomunitari (o in subordine alle specifiche categorie di cittadini extracomunitari, meglio indicate in ricorso)  e di fissare nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione non inferiore a un mese.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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