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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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28.07.2011

Accordo di integrazione: il regolamento verso l'emanazione.

 
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28.02.2011 ha approvato in via definitiva il regolamento sull'accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, introdotto dalla legge 94/2009.
 
 
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28.02.2011 ha approvato in via definitiva il regolamento sull'accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, introdotto dalla legge 94/2009.

Il testo (che era stato approvato in via preliminare da oltre 1 anno e aveva ricevuto il parere critico della Conferenza unificata Stato-regioni -enti locali, soprattutto per la mancata copertura finanziaria degli oneri, e osservazioni nel parere del Consiglio di Stato) sarà inviato al Presidente della Repubblica per l'emanazione e poi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e soltanto dopo la registrazione della Corte (che potrebbe rinviarlo al Governo con rilievi di legittimità) potrà essere pubblicato ed entrare in vigore, ma si applicherà soltanto ai nuovi ingressi e soggiorni che avverranno a partire dai 4 mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento.

Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

L’obbligo della sottoscrizione dell’accordo sarà previsto soltanto per gli stranieri extracomunitari che abbiano più di 16 anni che faranno ingresso in Italia dopo l’entrata in vigore del regolamento, che chiedono un permesso di soggiorno superiore a un anno. Saranno esonerati gli stranieri che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l’autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all'apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.

Il percorso di integrazione avrà una durata biennale, i crediti iniziali saranno 16 e potranno essere incrementati mediante una pluralità di elementi e attività (p. es. l'acquisizione di percorsi di formazione professionale, il conseguimento di titoli di studio, l'iscrizione al SSN, la stipula di un contratto di locazione o di acquisto di un immobile, attività di volontariato).

I crediti saranno invece decurtati nal caso di eventi negativi (p.es., se gli stranieri non parteciperanno alla sessione formativa iniziale organizzata dagli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture entro 60 giorni dall’ingresso in Italia, o in presenza di una sentenza penale di condanna, anche non definitiva, o di misure di sicurezza personali o per aver commesso gravi illeciti amministrativi o tributari).

Se ad un mese dal termine di scadenza dei 2 anni dalla stipula dell'accordo di integrazione non saranno raggiunti 30 crediti, ma almeno 17, l’accordo sarà prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere la soglia stabilita per considerare l’accordo adempiuto, mentre se i crediti saranno pari o inferiori a zero il permesso di soggiorno non potrà essere rinnovato e lo straniero sarà espulso.
 
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