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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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13.07.2011

Poste italiane s.p.a. mette all'asta i suoi alloggi, ma nega la partecipazione ai bandi ai cittadini stranieri

 
ASGI, Fondazione Piccini di Brescia e CGIL di Brescia: inaccettabile discriminazione. Interviene anche l’UNAR.
 
Parere dell'UNAR dd.4.07.2011 sul discriplinare di gara di Poste Italiane s.p.a per la vendita dall'asta di alloggi (351.3 KB)
La lettera inviata da ASGI Lombardia e Fondazione Piccini per i diritti dell'uomo ONLUS di Brescia sulla vicenda degli alloggi delle Poste Italiane (42.06 KB)
 

Con un   disciplinare di gara, reperibile alla pagina web del proprio sito:
http://www.posteitaliane.it/azienda/alloggi_index.shtm), Poste Italiane s.p.a. ha messo in vendita all'asta  22 alloggi in una decina di comuni (Brescia, Bologna, Catanzaro, Novara, Milano, Ferrara, Padova, Vercelli, Verona). Al punto 3 del regolamento che determina l'aggiudicazione è stabilito che coloro che intendono concorrere all'acquisto di un alloggio devono produrre il certificato di cittadinanza (italiana). In particolare,  si fa riferimento - "alle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica...", ovverosia alla legge 24 dicembre 1993 n. 560, articolo unico, comma 9 . In sostanza, sembra di capire, Poste italiane ritiene che "...i soggetti che hanno diritto all'acquisto" degli alloggi messi all'asta  debbano essere necessariamente cittadini italiani in quanto solo questi ultimi avrebbero diritto all'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica, il ché è  errato in quanto i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari sono equiparati ai cittadini nazionali in materia di accesso all'alloggio per gli effetti delle norme dei trattati europei sulla cittadinanza europea, sulla parità di trattamento e sulla libera circolazione, mentre i cittadini di Stati terzi, se regolarmente soggiornanti ed in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero della carta di soggiorno e se esercitanti attività lavorativa, godono ugualmente del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica.  L'articolo 9 del decreto legislativo 286/98, inoltre,   per quanto riguarda i cittadini di paesi non appartenenti all'Ue, ma titolari del pds per lungo soggiornanti,  prevede infatti che il «cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno ha diritto - tra le altre cose - a usufruire di beni e servizi a disposizione del pubblico... compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica... ".

Inoltre, il riferimento alle norme sull'edilizia residenziale pubblica appare improprio, essendo le Poste italiane una società per azioni, quindi un soggetto economico che, sebbene a capitale pubblico, opera in un mercato soggetto alle norme europee in materia di liberalizzazioni, e che pertanto, dovrebbe semplicemente riconoscere che, in base all'art 2 c. 2 del d.lgs. n. 286/98, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia godono dei diritti in materia civile, inclusa dunque  la  capacità contrattuale nel settore immobiliare, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani, senza dunque alcuna possibilità di distinguere a seconda del titolo di permesso di soggiorno posseduto e del diverso radicamento del loro soggiorno in Italia. La CGIL di Brescia ha dichiarato il proprio sconcerto per l'avviso di gara indetto da Poste italiane s.p.a. mettendo in evidenza come le Poste Italiane abbiano finora ottenuto dagli immigrati  extracomunitari  oltre 50 milioni di euro per i rinnovi dei permessi di soggiorno.
ASGI e Fondazione Piccini di  Brescia hanno dunque presentato una doppia denuncia parlando di «atto discriminatorio»: una a Poste italiane per chiedere di rivedere il disciplinare e modificarlo. L'altra all'ufficio nazionale anti-discriminazioni presso la Presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento per le Pari opportunità. A seguito dell' esposto, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità nazionale anti-discriminazioni istituita  dalla normativa di recepimento della direttiva europea contro le discriminazioni razziali (direttiva n. 2000/43), ha emanato un proprio parere nel quale evidenzia i profili discriminatori del disciplinare di gara indetto da Poste Italiane s.p.a..

 Riprendendo quanto evidenziato da ASGI e Fondazione Piccini ONLUS, l'UNAR rileva che i presupposti normativi richiamati da Poste Italiane s.p.a. sono infondati ed errati  in quanto i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari sono equiparati ai cittadini nazionali in materia di accesso all'alloggio per  effetto delle norme dei trattati europei sulla cittadinanza europea, sulla parità di trattamento e sulla libera circolazione, mentre i cittadini di Stati terzi, se regolarmente soggiornanti ed in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ovvero della carta di soggiorno e se esercitanti attività lavorativa, godono ugualmente del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica, sulla base dell'art. 40 c. 6 del T.U. imm. Ne consegue che la restrizione fondata sulla cittadinanza non appare disporre di  un legittimo fondamento normativo.

Ugualmente, nel parere redatto dalla consigliere dell'UNAR Oriana Calabresi, viene richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, secondo la quale una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità nell'accesso a prestazioni o benefici sociali costituisce una discriminazione vietata dall'art. 14 della CEDU se  non è sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole e se non vi è proporzionalità tra l'obiettivo perseguito e i mezzi impiegati per realizzarlo. Tale giurisprudenza è stata recentemente richiamata pure dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 187/2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge  n. 388/20000, nella parte in cui subordina  al requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti  la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti dell'assegno mensile di invalidità. L'UNAR, dunque, conclude che il disciplinare di gara di Poste Italiane s.p.a. può essere considerato un atto a contenuto discriminatorio, laddove subordina la partecipazione all'asta pubblica per la compravendita degli alloggi al requisito della cittadinanza italiana, senza specificare le motivazioni oggettive e ragionevoli a sostegno di tale requisito, né indicare  un rapporto di proporzionalità tra l'obiettivo perseguito e la restrizione operata.

A seguito della risposta offerta da Poste Italiane s.p.a. ritenuta insoddisfacente, l'ASGI e la CGIL di Brescia hanno annunciato la presentazione di un'azione giudiziaria anti-discriminazione.


A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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