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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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08.07.2011

Tribunale di Piacenza: L’ufficiale di stato civile non può rifiutare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla osta delle autorità di origine dello straniero, quando il mancato rilascio dipende da motivi religiosi incompatibili con il sistema costituzionale ed internazionale dei diritti fondamentali

 
Il caso di una cittadina algerina cui le autorità del paese di origine avevano condizionato il rilascio del nulla osta al matrimonio alla conversione alle fede musulmana del nubendo italiano.
 
Tribunale di Piacenza, decreto 5 maggio 2011 (23.75 KB)
 

Il Tribunale di Piacenza, con decreto dd. 5 maggio 2011, ha dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile del Comune di Piacenza alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali avanzata da un cittadino italiano e da una cittadina algerina residente a Piacenza per la mancanza del nulla osta al matrimonio  da parte delle autorità consolari algerine in Italia. L'art. 116 del c.c.  prevede infatti che lo straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia debba presentare all'ufficiale di stato civile italiano una dichiarazione dell'autorità competente dalla quale risulti che, sulla base delle leggi cui è sottoposto nel paese di origine, non vi siano impedimenti alla capacità matrimoniale.

Diversi Paesi di religione islamica, tra cui l'Algeria, subordinano il rilascio del nulla osta al matrimonio del proprio cittadino di sesso femminile all'"attestato di conversione  all'islam" del futuro sposo. In mancanza della conversione alla religione islamica del nubendo non musulmano, il nulla osta non viene rilasciato.

Il giudice di Piacenza ha ricordato come sia maturata negli anni una consolidata giurisprudenza per cui l'ufficiale di stato civile viene autorizzato a procedere alla pubblicazioni del matrimonio anche in assenza del nulla osta di cui all'art. 116 c.c., quando il mancato rilascio risulti ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi che costituiscano un'arbitraria e discriminatoria preclusione del diritto a contrarre matrimonio, quale diritto umano fondamentale riconosciuto dal sistema costituzionale, europeo ed internazionale dei diritti umani. Ne consegue che, in questi casi, il certificato di cui all'art. 116 c.c. non rappresenta una condizione per contrarre matrimonio, ma soltanto una formalità probatoria, con valore puramente certificativo, per cui la mancanza di impedimenti alla possibilità di contrarre matrimonio può risultare anche da altri documenti, e comunque la mancata produzione del certificato non impedisce le pubblicazioni qualora risulti che essa sia dovuta a motivi che costituiscono un'arbitraria preclusione del diritto di contrarre matrimonio.

Il giudice di Piacenza ricorda come, anche in tempi recenti, si erano presentati casi analoghi dinanzi alla medesima giurisdizione, per cui l'ufficiale di stato civile, nell'uniformare il proprio operato alla legge, avrebbe dovuto tenere conto più che al mero contenuto letterale dell'art. 116 c.c., all'applicazione del diritto vivente, alla luce cioè della giurisprudenza già maturata e consolidata.

Il giudice, pertanto, ha dichiarato illegittimo il rifiuto delle pubblicazioni imposto dall'ufficiale di stato civile.


Fonte: http://www.olir.it/


A cura del servizio di supporto giuridico  contro le discriminazioni  etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il supporto finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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