ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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01.07.2011

La Questura non ha potere di riesame sulle decisioni delle Commissioni in materia di permessi umanitari

 
Protezione umanitaria in ragione dell'orientamento sessuale del richiedente.Annullato il provvedimento di diniego al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5, c.6 D.Lgs.286/98.
 
Tribunale di Verona, Decreto del 9 giugno 2011 (106.51 KB)
 
La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia aveva riconosciuto la necessità di rilasciare un permesso di protezione umanitaria in ragione dell'orientamento sessuale del richiedente la protezione internazionale.Successivamente la Questura aveva ritenuto di non dare corso al rilascio del permesso perché in Ucraina "il codice penale ucraino non prevede come reato l'omosessualità e che la stessa non è né perseguita penalmente né sanzionata come reato".
Conformente al dettato della Suprema Corte( Cass.S.U. ordinanza del 19 maggio 2009, n.11535), il Tribunale ha riconosciuto che non sussiste in capo alla Questura alcuna discrezionalità in ordine al rilascio del titolo qualora la Commissione abbia già valutato positivamente le ragioni di protezione umanitaria.

Si ringraziano Enrico Varali e Beatrice Rigotti.

 
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