ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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30.06.2011

Art. 31 .c.3 - Puo' rientrare in Italia la madre straniera per opporsi al procedimento di adottabilitą della figlia

 
Accolto il procedimento di reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Venezia - Sezione Minori, avverso la decisione del Tribunale per i minorenni che negava l'autorizzazione al ingresso.
 
Corte d'Appello di Venezia - Sezione Minori del 21 gennaio 2011 (93.7 KB)
 
Una cittadina nigeriana  irregolarmente presente in Italia con la figlia minore, nata in Italia da padre straniero regolare e deceduto, si recava nel proprio Paese per ottenere il visto di ingresso per lavoro domestico, affidando la figlia ad una famiglia di italiani .

Il Consolato a Lagos, però, negava il visto (sulla scorta di un  messaggio del Ministero degli Esteri del 2010) assumendo la non identità tra la persona destinataria del nulla osta e quella richiedente il visto di ingresso.

Il TAR Lazio respingeva la domanda cautelare. Nel frattempo, su segnalazione dei Servizi sociali, iniziava il procedimento per la dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale e per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sul presupposto della sola assenza della madre dal territorio italiano (nonostante l'esistenza in Italia di altri parenti e i tentativi della cittadina nigeriana a rientrare in Italia per ricongiungersi alla figlia).

Una richiesta di autorizzazione all'ingresso in Italia ex art. 31 D.L.vo 286/1998 anche solo al fine di poter valutare la capacità genitoriale della madre presentata veniva negata.

La Corte d'Appello di Venezia - Sezione Minori ha riformato la decisione del Tribunale per i minorenni disponendo l'ingresso in Italia ( a seguito di diffida notificata e la predisposizione del ricorso per ottemperanza ndr) e  alla sig.ra è stato rilasciato il visto di ingresso).
 
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