La legge 2 agosto 2011, n. 129, pubblicata nella G.U. del 5 agosto 2011 ed entrata in vigore il 6 agosto 2011 era stata definitivamente approvata dal Senato della Repubblica il 2 agosto 2011, che aveva respinto tutti i più significativi emendamenti presentati dai gruppi delle opposizioni, anche se aveva approvato alcuni ordini del giorno (che hanno mero valore di raccomandazione) che invitano il Governo a consentire l'accesso dei giornalisti all'interno dei centri di identificazione ed espulsione e altri che lo invitano ad approfondire le norme sul recepimento della direttiva UE sul rimpatrio del soggiorno irregolare dei migranti, con particolare riguardo al rimpatrio assistito e alla progressività delle misure non coercitive prima del trattenimento.
Le più importanti modifiche introdotte nel D.L. dalla Legge n. 129/2011 di conversione in legge sono le seguenti:
1) nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno del cittadino comunitario oltre i tre mesi si deve tenere conto delle spese afferenti l'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo;
2) si è inserita la parola "necessaria" con riferimento alla condizione, in relazione al fatto che il possesso del documento di attestazione di iscrizione anagrafica o del documento di soggiorno del cittadino comunitario non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto;
3) ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno dei cittadini comunitari iscritti a corsi di studio o che non svolgano occupazione, né siano familiari deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo;
4) si modifica l'art. 32 del t.u. delle leggi sull'immigrazione nella parte che disciplina la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori extracomunitari non accompagnati: il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri extracomunitari non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati. In particolare possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri, oppure che si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Dunque i minori che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri.
5) I provvedimenti di trattenimento del medesimo straniero extracomunitario espulso o respinto non possono mai superare il periodo complessivo di 18 mesi, anche se adottati sulla base di successivi provvedimenti amministrativi di espulsione adottati per motivi diversi.
6) sono esclusi dall'accesso al rimpatrio assistito anche gli stranieri nei cui confronti pendono un provvedimento di estradizione o il mandato di arresto europeo o il mandato di arresto della Corte penale internazionale.