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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.06.2011

Direttiva rimpatri - violazione dell'art.7 della Direttiva Comunitaria 2008/115/CE

 
Contraddittorietą fra la motivazione nella mancata concessione del termine per il rimpatrio e gli altri atti e provvedimenti posti in essere nell'occasione dalla Pubblica Amministrazione competente.Accolto ricorso
 
Sentenza del Giudice di Pace di Milano del 20 maggio 2011 (427.25 KB)
 
A fronte di un dichiarato pericolo di fuga e rischio che l'interessata si sottraesse al rimpatrio da parte dell Questore, il Prefetto di Milano ha ritenuto di non concedere il termine di 7 giorni per favorire il rimpatrio volontario, così come previsto dall'art. 7 della citata Direttiva. Tuttavia il Questore non ha adottato nei confronti della stessa alcuna delle misure previste tese ad evitare la fuga (come ad esempio l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo), ma ha adottato un ordine a lasciare il territorio dello Stato nel termine di 5 giorni nella medesima data .Il conseguente decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano risulta adottato, percio',  in violazione dell'art.7 comma 4 della citata Direttiva .

Si ringrazia il Naga per la segnalazione.

Per approfondire la tematica si rimanda alla speciale pagina di approfondimento Direttiva rimpatri, espulsioni amministrative, trattenimenti e reati
 
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