ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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13.06.2011

ASGI e CGIL Brescia fanno causa al Ministero dell'Interno sulla "sanatoria truffa"

 
Il ricorso all'azione anti-discriminazione dopo la circolare del Ministero dell'Interno dd. 26 maggio 2011 che ha sospeso ogni decisione su migliaia di casi.
 
 

Un ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione è stato  depositato  venerdì 10 giugno da parte dell'Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione), dalla Cgil di Brescia e dalla Fondazione Piccini ONLUS di Brescia contro gli impedimenti amministrativi che continuano ad  essere opposti  alla "regolarizzazione" di circa 800 cittadini stranieri domiciliati nella provincia di Brescia e che ne hanno fatto istanza ai sensi della legge n. 102/2009, di conversione del D.L. n. 78/09.

L'azione di  ASGI, CGIL e Fondazione Piccini di Brescia, prende le mosse dopo l'ultima circolare del Ministero dell'Interno che ha di fatto sospeso la revisione dei provvedimenti di rigetto dell'emersione; revisione che era stata annunciata solo due giorni prima da un'altra circolare ministeriale, con la quale si prendeva atto degli effetti derivanti dagli obblighi di rispetto della normativa europea (la c.d. "direttiva rimpatri" n. 115/2008), così come interpretata dalla nota sentenza della Corte di Giustizia europea dd. 28 aprile 2011; effetti chiariti dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e 8 /2011 dd. 10 maggio 2011.

Secondo tali pronunce del Consiglio di Stato, con l'entrata in vigore della citata normativa comunitaria, il reato di immigrazione irregolare previsto dall'art. 14 c. 5 ter del T.U. immigrazione, deve ritenersi abolito con effetti retroattivi, facendo così cessare anche ogni eventuale effetto impeditivo all'emersione dal lavoro irregolare prevista dalla legge n. 102/2009.

La prima circolare ministeriale datata 24 maggio n. 3958 aveva dunque preso atto delle novità determinate dalle pronunce del Consiglio di Stato e aveva aperto le porte alla revisione dei provvedimenti delle Prefetture che avevano precedentemente dichiarato inammissibili le domande di emersione del lavoro irregolare, specificando anche le modalità con cui gli Sportelli Unici dovevano rispondere nei casi in cui i procedimenti fossero stati già conclusi o fossero ancora in corso.
Due giorni dopo, con la circolare n. 4027 del 26 maggio 2011, si è reso noto che il Ministero dell'Interno ha temporaneamente sospeso tutte le indicazioni contenute nella prima circolare per approfondire le valutazioni sull'argomento.
Le associazioni ricorrenti ritengono che la condotta del Ministero dell'Interno, il quale rifiuta di prendere atto e di adeguarsi a quanto determinato innanzitutto dall'evoluzione del diritto dell'Unione europea, configuri una  discriminazione a danno degli stranieri  che "avrebbero diritto in base alla legge, di lavorare regolarmente, ed invece vengono condannati a perpetrare  una condizione di clandestinita' a causa dell'inerzia del Ministero".
Il ricorso chiede, dunque, al giudice di Brescia  di accertare, dichiarare e far cessare la condotta  discriminatoria tenuta dal Ministero dell'Interno e dai suoi organi periferici, ordinando alla prefettura di Brescia di rivedere i provvedimenti di diniego all'accesso alla regolarizzazione alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e dalle pronunce del  Consiglio di Stato. Le associazioni richiedono  anche la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno patito dai cittadini  stranieri nella misura  di 400 euro mensili dalla data di emanazione della pronuncia della Corte di giustizia (28.04.2011) fino alla cessazione del comportamento discriminatorio. Infine, viene richiesto al giudice  di ordinare la pubblicazione dell'ordinanza su un quotidiano a tiratura nazionale nonché sul sito internet del Ministero dell'Interno.

a cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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