ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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31.05.2011

Deve essere annullato ogni provvedimento amministrativo di espulsione che, violando la direttiva UE sui rimpatri, non sia preceduto dalla concessione di un termine per la partenza volontaria

 
 

Scattano le prime disapplicazioni, e il conseguente annullamento, da parte dei giudici degli ordini di espulsione comminati dai prefetti senza la concessione di un termine minimo di 7 giorni per la partenza volontaria. È la conseguenza, peraltro ampiamente annunciata, della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile scorso. Il decreto di annullamento 30 maggio 2011 è del tribunale di Varese.


Fra l'altro, il tribunale ricorda un passaggio della sentenza della Cgue, in cui i giudici europei chiariscono che  "la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell'interessato - la concessione di un termine per la sua partenza volontaria - alla misura che maggiormente limita la sua libertà - il trattenimento in un apposito centro -, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l'obbligo di osservare il principio di proporzionalità (v. Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 28 aprile 2011)". 

Il giudice di Varese ricorda poi che anche "Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con la sentenza 10 maggio 2011 n. 8, ha tratto, quale conseguenza della decisione del Collegio di Lussemburgo, l'obbligo di disapplicazione della normativa interna dove contrastante con il diktat europeo (nel caso di specie, l'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998). Stesse conclusioni sono state rassegnate dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. I, sentenza 11 maggio 2011 n. 18586)."

Fonte: Il Sole 24 ore - Guida al Diritto

Il testo del decreto