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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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02.05.2011

ASGI: “Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore terziario contiene una previsione discriminatoria a danno dei lavoratori extracomunitari”

 
L’apprendistato per gli extracomunitari potrà durare 12 mesi in più rispetto agli altri lavoratori. L’ASGI scrive a CISL, UIL, Confcommercio e UNAR.
 
La lettera inviata dall'ASGI alle organizzazioni firmatarie del CCNL Terziario e all'UNAR (155.81 KB)
Il testo integrale dell'accordo di rinnovo del CCNL Terziario sottoscritto il 26.02.2011 (2.43 MB)
 
L’ASGI ha inviato alle organizzazioni firmatarie del recente accordo di rinnovo del CCNL Terziario - CISL, UIL e Confcommercio –, sottoscritto il 26 febbraio scorso, una lettera chiedendo la revisione di una previsione contenuta all’art. 55 (pag. 24 del testo) concernente la durata dell’apprendistato, che viene giudicata contraria alle norme del diritto anti-discriminatorio. Tale previsione così, infatti, stabilisce: “Al fine di consentire l’apprendimento della lingua italiana, per i cittadini stranieri non facenti parte dell’UE le durate del periodo di apprendistato di cui al presente articolo saranno prolungate di ulteriori 12 mesi a condizione che nel piano formativo siano contenute iniziative volte all’apprendimento /perfezionamento della stessa”. In sostanza, il nuovo contratto collettivo di settore, prevede che per i lavoratori di nazionalità extracomunitaria il contratto di apprendista possa avere una durata di 12 mesi superiore rispetto a quanto previsto per i lavoratori italiani e di altri Paesi membri dell’Unione europea, al fine di consentire di mettere in atto iniziative formative specifiche per l’apprendimento della lingua italiana.
Secondo l’ASGI, tale previsione del nuovo contratto viene a ledere il principio di parità di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri previsto dalla convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975, e ripreso dalla legislazione interna con l’art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 286/98. Ugualmente, la previsione del CCNL appare in violazione dell’art. 43 c. 2 lettera d) del d.lgs. n. 286/98 che vieta le discriminazioni da parte di datori di lavoro nei confronti dei lavoratori per motivi razziali, etnici, linguistici o di cittadinanza. Secondo l’ASGI, infatti, il testo del nuovo contratto collettivo configura la possibilità di un’applicazione generalizzata della clausola che consentirebbe di prolungare il contratto di apprendistato per ulteriori 12 mesi nei confronti dei lavoratori extracomunitari per il solo fatto della loro nazionalità, senza correlazione con l’effettiva situazione individuale di ciascun lavoratore e l’effettiva necessità di conoscenza della lingua italiana in relazione alla natura o contesto delle mansioni assegnate. Pertanto, l’ASGI sottolinea come la disparità di trattamento introdotta dalla norma del contratto collettivo, quand’anche si ritenesse determinata da una finalità legittima, non sarebbe perseguita attraverso mezzi “proporzionati e necessari”, risultando in una discriminazione vietata dall’ordinamento interno ed internazionale.
L’ASGI dunque chiede alle organizzazioni firmatarie del CCNL di modificare la previsione prima che essa possa trovare concreta attuazione.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.
 
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