ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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23.03.2009

Ricongiungimento familiare per cittadino omossessuale in Italia

 
La Corte di Cassazione esclude il diritto al ricongiungimento familiare per il cittadino extracomunitario legato da un'unione di fatto registrata all'estero con un cittadino italiano.
 
 

La Corte di Cassazione nega il diritto al ricongiungimento familiare per le coppie omosessuali formate da un cittadino extra comunitario e da un cittadino italiano. L'attestazione di "coppia di fatto", rilasciata da uno stato straniero non è titolo sufficiente per ottenere il ricongiungimento anche se la convivenza de facto è stata riconosciuta con un regolare certificato da parte dello Stato di provenienza.Con la sentenza n. 6441/2009, la Corte di Cassazione  ha definitivamente bocciato il ricorso di un cittadino neozelandese e di un italiano che avevano avanzato richiesta di conversione a favore del primo del titolo di soggiorno "per motivi di studio" in permesso "per motivi familiari" sulla base dell'unione di fatto creatasi fra i due soggetti sulla base della legislazione neozelandese.Secondo la Corte di legittimità, la condizione di partner di fatto è diversa nel nostro ordinamento giuridico da quella di "familiare". Quest'ultima  condizione può essere riconosciuta soltanto a soggetti legati da vincoli parentali e, solo in alcuni casi, anche di affinità. La possibilità di un'interpretazione   estensiva deve essere esclusa perché la corte costituzionale ha costantemente affermato la legittimità delle norme che non consentono di estendere alle convivenze di fatto la disciplina della famiglia legittima, anche con specifico riferimento alla normativa in materia di immigrazione (Dlgs 286/1998 che regolamenta espressamente la nozione di familiare "ai fini della disciplina del fenomeno migratorio comprendendo esclusivamente il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni non autosufficienti e i genitori privi di un adeguato sostegno) e in particolare con riferimento alla norma che limita il divieto di espulsione allo straniero coniugato, escludendo lo straniero moro uxorio ( sentenza. 313/2000).".La Corte di Cassazione esclude inoltre che  la mancata estensione al cittadino extracomunitario omosessuale del diritto al ricongiungimento familiare  violi la Convenzione dei diritti dell'Uomo (art.12) o la Carta di Nizza. Quest'ultima, infatti, rinvia comunque alle "leggi nazionali" escludendo quindi il riconoscimento automatico di unioni familiari diverse da quelle previste dagli Stati membri.
 
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