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08.04.2011

Sentenza della Corte costituzionale del 4 aprile 2011, n. 115 sui provvedimenti dei Sindaci in materia di incolumitą pubblica e sicurezza urbana.

 
E' incostituzionale l'art. 54 del testo unico delle leggi sugli enti locali nella parte introdotta nel 2008 che dą ai Sindaci la facoltą di adottare provvedimenti con efficacia normativa e di natura permanente in materia di incolumitą pubblica e sicurezza urbana. Resta dunque la possibilitą di provvedimenti dei Sindaci in materia di incolumitą pubblica e di sicurezza urbana, purchč soltanto contingibili ed urgenti.
 
La Sentenza (90.23 KB)
 
Sentenza della Corte Costituzionale 4 aprile 2011 n. 115 sui provvedimenti dei Sindaci in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

E' dunque incostituzionale la facoltà dei Sindaci di adottare provvedimenti con efficacia normativa e di natura permanente in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Resta invece la possibilità di provvedimenti dei Sindaci in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, purchè soltanto contingibili ed urgenti.

Fonte: Corte Costituzionale


 
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