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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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06.04.2011

Tribunale di Milano: Discriminatorio il concorso pubblico per l’assunzione di infermieri riservato unicamente ai cittadini italiani e comunitari

 
Accolto il ricorso presentato da otto infermieri stranieri sostenuti da CISL e USB.
 
Tribunale di Milano, ordinanza dd. 04.04.2011 (nr. 3769/11 RG e 4423/11 RG) (746.63 KB)
 

Il Tribunale di Milano, con ordinanza nr. 3769 e 4423/11 RG dd. 04.04.2011, ha accolto il reclamo proposto in relazione all'azione anti-discriminazione promossa da otto infermieri stranieri sostenuti da CISL e USB (Unione Sindacale di Base) contro la Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" di Milano  che aveva indetto un concorso pubblico ed una selezione per l'assunzione di infermieri rispettivamente a tempo indeterminato e determinato,  richiedendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.

Il giudice del lavoro, in prima istanza,  con ordinanza del 3 marzo 2011, aveva accolto il ricorso solo nella parte riferita all'avviso di selezione, dichiarando discriminatoria la previsione del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, mentre aveva dichiarato la carenza di giurisdizione relativamente alla parte del ricorso concernente il bando di concorso.

Il collegio giudicante del Tribunale di Milano ha concluso che le valutazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure non potevano essere condivise poichè l'azione giudiziaria anti-discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98 è stata individuata dal legislatore  come modello processuale tipico e sovrano per le discriminazioni, rimedio speciale in tutti i casi in cui venga impugnato l'atto in quanto comportamento discriminatorio, senza che abbia rilevanza alcuna se l'asserita discriminazione incida su posizioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivi o interessi legittimi, incluse le procedure concorsuali.  Ulteriormente, i giudici di Milano hanno sottolineato come  il diritto alla rimozione delle situazioni nelle quali vi sia discriminazione trova fondamento nell'art. 3 Cost., e la tutela contro le violazioni costituzionali è assegnata in via esclusiva al giudice ordinario.

Nel merito, il collegio giudicante del Tribunale di Milano osserva che l'art. 2 del d.lgs. n. 286/98 garantisce allo straniero regolarmente soggiornante la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani in conformità alla convenzione OIL n. 143/1975 e tale condizione di uguaglianza di trattamento deve trovare diretta ed immediata applicazione sia in riferimento ai diritti inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro, ma anche con riguardo al diritto di aspettativa di occupazione (in proposito il richiamo alla Corte Cost., sent. n. 454/98 e a Trib. Bologna 07.09.2007).

Ne consegue che il principio di parità di trattamento deve ritenersi prevalente sulle norme interne che richiamano invece la clausola di nazionalità per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego (DPR nr. 487/94, richiamato dall'art. 70 c. 13 d.lgs. n. 165/2001). Secondo il Tribunale di Milano, non può essere condivisa la tesi della Cassazione (sentenza n. 24170/06) secondo la quale  le norme richiamanti la clausola di nazionalità debbono prevalere sul principio di parità di trattamento in ragione della copertura costituzionale che sarebbe garantita dagli artt. 51 e 98 Cost., per cui gli impiegati pubblici, essendo al servizio esclusivo della  Nazione sarebbero pertanto tenuti ad un "obbligo di fedeltà" che implicherebbe il legame di cittadinanza. Secondo i giudici di Milano, infatti, tale argomento non appare  ragionevole alla luce innanzitutto delle mansioni prevalentemente  "tecniche" che debbono essere svolte dal personale infermieristico. Ulteriormente, l'argomentazione non appare coerente con il fatto che il legislatore abbia consentito l'assunzione di stranieri extracomunitari nella Pubblica amministrazione con contratti di lavoro a termine così come la legislazione vigente abbia pure previsto espressamente l'assunzione di determinate categorie di personale straniero nella P.A., tra cui le norme in materia di infermieri stranieri di cui all'art. 40 c. 21 del DPR n. 394/99.

Con l'ordinanza del Tribunale di Milano è stato dunque ordinato alla Fondazione di cessare il comportamento discriminatorio  consentendo agli stranieri di partecipare ai bandi per le assunzioni a tempo indeterminato.

La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese legali.


Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno della fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS
 
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