25.03.2009
Chiarimenti sulla conversione del permesso da studio a lavoro
Una circolare del Ministero dell’Interno precisa i titoli accademici il cui conseguimento da parte del cittadino straniero consente la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro. Nell’elenco sono inclusi anche i Master di primo e secondo livello.
Con la circolare dell'11 marzo 2009 del ministero dell'Interno si risolve una questione interpretativa che aveva creato numerosi problemi a molti studenti stranieri che al termine di scuole di specializzazione o master frequentati in Italia intendevano rimanere nel nostro paese per svolgervi attività lavorativa.
La circolare precisa quali titoli accademici - oltre alla laurea - consentono allo straniero che li consegue in Italia di convertire il permesso da studio a lavoro in modo che tutte le Prefetture adottino le stesse valutazioni sulla possibilità di prolungare, anche a tempo indeterminato, la permanenza per lavoro subordinato o autonomo.
Ecco l'elenco del Viminale:
- laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della laurea o 180 Cfu della laurea oltre ai 120 Gru per la laurea magistrale);
- diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- master universitario di I livello (durata minimo 1 anno -60 crediti), di cui si accede con la laurea;
- master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n, 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale
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