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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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20.03.2011

Tribunale di Montepulciano (Siena): il minore straniero disabile regolarmente soggiornante in Italia ha diritto ad ottenere l’indennità di frequenza anche se non in possesso della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti)

 
L’adesione e ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità non ammette discriminazioni fondate sulla nazionalità
 
Tribunale di Montepulciano (SI), sentenza n. 27/2010 dd. 22.12.2010 dep. 17.02.2011 (824.29 KB)
 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Montepulciano (Siena), con sentenza n. 27/2010 dd. 22.12.2010, depositata il 17.2.2011, ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un minore  disabile straniero affetto da una grave forma di autismo, i quali si erano visti negare  -a causa del mancato possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti- dall'INPS e dal Comune di Siena il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità di frequenza, una prestazione assistenziale prevista dall'art. 1 della legge n. 289/90 volta a favorire l'integrazione scolastica dei minori cui è stata riconosciuta l'invalidità civile.

 Il giudice del lavoro di Montepulciano ha affermato che l'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 che ha stabilito il requisito del possesso della carta di soggiorno per l'accesso dello straniero all'assegno sociale e alla prestazioni di assistenza sociale che costituiscono  diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, doveva essere disapplicato  a seguito di quanto già statuito dalla Corte Costituzionale con le precedenti pronunce n.  306 dd. 30.07.2008 e n. 11 del 14.1.2009 che avevano riconosciuto l'illegittimità del requisito della carta di soggiorno ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla condizione di invalidità civile. A tali pronunce si è successivamente aggiunta l'ordinanza Corte Cost. n. 285 dd. 2.12.2009 che ha esteso espressamente all'indennità di frequenza i rilievi già svolti in relazione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, rilevando come con la ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, non possono ritenersi giustificabili disparità di trattamento nell'accesso  a benefici assistenziali, rivolti in particolare a minori d'età, fondati sul criterio di nazionalità. A seguito di tale pronuncia della Corte, già la Corte di Appello di Torino, con sentenza  27.11.2009 ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili stranieri alla indennità di frequenza non può essere subordinato al possesso della carta di soggiorno, requisito che impedirebbe in concreto la fruizione della prestazione ed il godimento di un diritto fondamentale.

Il giudice di Montepulciano ha dunque ordinato all'INPS di corrispondere ai ricorrenti l'indennità di frequenza dal mese successivo alla data della domanda proposta in via amministrativi e ha condannato INPS e Comune di Siena al pagamento delle spese legali.


Fonte: Melting Pot



A cura del servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.




 
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