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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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18.03.2011

Tribunale di Bergamo: Discriminatoria l’ordinanza del Comune che chiede il possesso della carta di soggiorno e di un reddito minimo ai fini dell’iscrizione anagrafica dello straniero

 
Accolto il ricorso di un cittadino straniero, dell’ASGI e della Fondazione Piccini contro il Comune di Palosco (Bg).
 
Tribunale di Bergamo, ordinanza dd. 7 marzo 2011 (Ashraf, ASGI, Fondazione Piccini c. Comune di Palosco) (388.12 KB)
 

Il Tribunale di Bergamo, prima sez. civile, con ordinanza depositata il 7 marzo scorso, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero, dall'ASGI e dalla Fondazione Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS contro l'ordinanza del Sindaco del Comune di Palosco (prov. di Bergamo) , con la quale  veniva richiesto ai cittadini stranieri che richiedevano l'iscrizione anagrafica nel Comune il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti,  la dimostrazione di un reddito minimo in analogia con  quanto previsto per l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari  e l'esibizione del passaporto  valido con regolare visto di ingresso.

Il giudice  civile di Bergamo ha riconosciuto il carattere discriminatorio dell'ordinanza del Sindaco di Palosco in quanto essa viene a ledere il principio di parità di trattamento tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino in materia di iscrizione anagrafica, sancito dall'art. 6 c. 7 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione). Di conseguenza, il giudice ha constatato che l'ordinanza del Sindaco non trovava alcun fondamento nella normativa primaria e secondaria in materia di iscrizione anagrafica. Ugualmente, l'applicazione dei requisiti reddittuali, in analogia con quanto previsto per i cittadini comunitari dal d.lgs. n. 30/2007, è destituita di fondamento giuridico in quanto i presupposti normativi  sono diversi,  poichè per i comunitari, all'atto dell'iscrizione anagrafica, viene verificata anche la ricorrenza delle condizioni per il soggiorno nel territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi.

Il giudice di Bergamo ha dunque ordinato al Comune di Palosco di cessare la condotta discriminatoria, di procedere all'iscrizione anagrafica del ricorrente con effetto "retroattivo", cioè dal momento in cui egli ha effettuato la richiesta, e ha condannato il comune al pagamento delle spese legali.

Tuttavia, il giudice di Bergamo ha respinto  le richieste dei ricorrenti della pubblicazione dell'ordinanza, a spese del Comune, su un quotidiano nazionale o regionale. Tale parte della decisione del giudice desta perplessità avendo in considerazione il carattere collettivo della discriminazione effettuata dal Comune di Palasco ed il fatto che in tali circostanze  la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha riconosciuto l'opportunità della pubblicazione della decisione giudiziaria quale sanzione effettiva e dissuasiva per la discriminazione effettuata.


A cura del Servizio anti-discriminazioni etnico-razziali e religiose dell'ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della fondazione italiana a finalità umanitarie  Charlemagne ONLUS.

 
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