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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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16.03.2011

CEDU: Motivazioni di politica demografica non possono giustificare l’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti da una prestazione di sicurezza sociale destinata alle famiglie numerose

 
La Corte di Strasburgo condanna la Grecia per violazione del principio di non discriminazione (sentenza Fawsie, n. 40080/07, 28.10.2010, def. 28.01.2011).
 
CEDU, sentenza Fawsie c. Grecia, n. 40080/07 dd. 28.10.2010 (103.29 KB)
CEDU, sentenza Zeibek c. Grecia, n. 46368/06 dd. 09.07.2009 (94.27 KB)
 

La Corte europea dei diritti dell'Uomo, con la sentenza  pronunciata il 28 ottobre scorso (caso n. 40080/07, Fawsie c. Grecia, testo definitivo reso il 28.01.2011), ha condannato la Grecia per la violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativo al principio di non discriminazione, in combinazione con l'art. 1 del Protocollo n. 1 relativo ai diritti patrimoniali, in relazione ad una normativa che vincola l'attribuzione di una rendita vitalizia alle madri di famiglie numerose, con almeno quattro figli, al possesso della cittadinanza greca o di un altro Paese dell'Unione europea, ovvero al possesso dello status di rifugiata di origine etnica greca.

Il caso è stato originato dal rigetto dell'istanza di erogazione di detta rendita presentata da una rifugiata politica di origine siriana. Le autorità greche avevano motivato il rigetto affermando che non poteva trovare applicazione nel caso in questione il principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale di cui all'art. 23 della  Convenzione di Ginevra del 1951, in quanto la prestazione  non aveva finalità di assistenza sociale, bensì di politica demografica, essendo rivolta a stimolare  il riequilibrio  del deficit demografico del Paese, incentivando la formazione di famiglie numerose. Di conseguenza, secondo le autorità greche, l'esclusione dalla prestazione dei cittadini stranieri, anche se regolarmente residenti in Grecia,  doveva giustificarsi con il fatto che essi non sarebbero suscettibili di contribuire alla soluzione del problema demografico del paese in quanto il loro soggiorno potrebbe essere soltanto temporaneo.

La Corte di Strasburgo ha rigettato l'argomento proposto dalle autorità greche ricordando la sua consolidata giurisprudenza  - dal caso Gaygusuz c. Austria (sentenza 16.09.96) fino  a Weller c. Ungheria (sentenza 31.03.2009)- , secondo cui  una differenza di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità in materia di prestazioni di sicurezza (assistenza) sociale potrebbe ritenersi compatibile con il principio di non discriminazione di cui alla Convenzione europea  solo in presenza  di   considerazioni molto forti, che soddisfino dunque il requisito della razionale causa giustificatrice fondata su obiettivi legittimi e mezzi proporzionati.

Secondo la CEDU, tale non è la giustificazione opposta dalle autorità greche,  in quanto anche senza mettere in discussione le ragioni di politica demografica sollevate dalle autorità greche, l'esclusione tout court dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti da tale prestazione non costituisce un criterio pertinente, in quanto presuppone  che il soggiorno degli stranieri non di origine etnica greca sia in ogni caso e di per sé caratterizzato da temporaneità, a prescindere da ogni altra valutazione individuale. Ulteriormente, la Corte di Strasburgo evidenzia  che il criterio di nazionalità ed origine greca non trova un'applicazione coerente ed uniforme nella legislazione, giurisprudenza e nella prassi stessa del Paese, lasciando spazio ad eccezioni ed oscillazioni che lascerebbero  intendere come possa trovare ancora applicazione un  criterio di preferenza fondato sull'origine etnico-nazionale "greca".  A tale riguardo, la Corte di Strasburgo ricorda la sua precedente giurisprudenza nel caso  Zeibek c. Grecia, riferita ad una madre di cittadinanza greca, ma appartenente alla minoranza religiosa musulmana della Tracia (sentenza  9 luglio 2009, caso n. 46368/06), che si era vista pure negare la rendita per famiglie numerose,  sottolineando come in quella occasione la Corte europea aveva espresso "sbalordimento" per la pronuncia del Consiglio di Stato greco che aveva associato il  principio di particolare protezione delle famiglie numerose previsto dalla Costituzione greca ad una asserita "necessità di preservare e promuovere la nazione greca" intesa come entità etnica e non fondata sul criterio di  cittadinanza.

E' evidente come la sentenza  della CEDU  nel caso Fawsie c. Grecia porta ulteriore argomenti a favore della tesi dell'illegittimità dell'esclusione  dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia, inclusi quelli titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti,  dal beneficio dell'assegno per nuclei familiari numerosi di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modifiche. Al riguardo, si ricorda la recente ordinanza del Tribunale di Gorizia dd. 30.09.2010, con la quale ha trovato accoglimento il ricorso presentato congiuntamente da un cittadino kosovaro titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e dall'ASGI avverso il diniego opposto dall'INPS e dal Comune di Monfalcone alla concessione dell'assegno per le famiglie numerose, nonostante l'INPS nella sua difesa avesse fondato la ratio dell'esclusione su  motivazioni di politica demografica  (in proposito si rimanda alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1317&l=it ) .

a cura del servizio anti-discriminazioni dell'ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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