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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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10.03.2011

TAR Lazio - Sezione Seconda Quater - Sentenza n. 1873 del 10 febbraio 2011 - Accolto ricorso per violazione dell'art. 15 del Regolamento Dublino.

 
La sentenza n. 1873/2011 accoglie un ricorso per violazione dell'art. 15 del Regolamento Dublino - Mancata esecuzione del trasferimento nei sei mesi dalla determinazione della competenza.
 
La sentenza (76.39 KB)
 
Il Tar Lazio, con la sentenza n. 1873/11, ribadisce in modo chiaro e articolato la portata dell'art. 20 del Regolamento 343/03, secondo cui il Decreto dell'Unità di Dublino - con cui si ordina il trasferimento del richiedente asilo in un altro Stato membro- deve essere eseguito entro e non oltre 6 mesi dalla data di accettazione (esplicita o implicita) della propria competenza da parte di questo Stato membro (nello specifico, la Slovenia).

In caso contrario, la competenza si radica nello Stato membro in cui è stata avanzata la nuova domanda (nel caso di specie, l'Italia). Il termine è di 6 mesi sempreché il richiedente asilo risulti reperibile, come nel caso esaminato (essendo rimasto ospite di un CARA).

Infine, il Tar Lazio chiarisce che il termine di 6 mesi può computarsi fino al momento in cui il decreto dell'Unità Dublino venga eventualmente sospeso nella sua efficacia dall'autorità giurisdizionale.

Si ringrazia l'avv. Salvatore Fachile - Roma - per la segnalazione e il commento.
 
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