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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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04.03.2011

Importante decisione della Corte di Appello di Venezia sull’ingresso e soggiorno dei familiari di cittadini italiani

 
Affermato il diritto al visto per ricongiungimento familiare per i nipoti marocchini di un cittadino italiano, affidati a quest’ultimo secondo l’istituto di diritto marocchino della Kafalah.
 
Corte di Appello di Venezia, decreto dd. 6.12.2010 dep. 09.02.2011 (164.09 KB)
Corte di Appello di Venezia, decreto dd. 19.01.2009 dep. 03.02.2010 (77.4 KB)
Tribunale di Verona, decreto dd. 09.07.2010 dep. 12.07.2010 (41.1 KB)
 

La Corte di Appello di Venezia ha pronunciato un’ importante  decisione che rafforza la propria linea di giurisprudenza sulla questione dell’applicazione  della norma che prevede l’agevolazione dell’ingresso e soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione europea diversi dal coniuge, dai discendenti o ascendenti diretti , vale a dire dei familiari che siano a carico o convivano con il cittadino dell’Unione o che soffrano di gravi problemi di salute che impongano l’assistenza da parte di quest’ultimo (art. 3 c. 2 lett. a d.lgs. n. 30/2007 di recepimento della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari n. 38/2004/CE). E’ noto che tali disposizioni debbono trovare applicazione anche nei confronti dei familiari di cittadini italiani per effetto dell’art. 23 del d.lgs. n 30/2007, norma introdotta con l’evidente finalità di evitare l’introduzione nell’ordinamento di forme di “discriminazione a rovescio”.

Con decreto dd. 9.02.2011, la Corte di Appello di Venezia ha accolto il reclamo inoltrato da un cittadino italiano di origine marocchina, avverso la decisione del Tribunale di Verona (dd. 12.7.2010 n. 1171/10 VG) che confermava il diniego al rilascio del visto di ingresso per motivi di riunificazione familiare da parte del Ministero Affari esteri italiano nei confronti dei suoi nipoti di minore età, a lui affidati secondo l’istituto di diritto islamico della Kafalah.

Facendo propria l’interpretazione adottata dalla Corte di Cassazione (sentenza n.  4868/2010), il Tribunale di Verona aveva infatti affermato che  l’istituto della Kafalah, regolamentato dalla legge marocchina,  non poteva costituire presupposto idoneo al ricongiungimento familiare con il cittadino italiano, in quanto istituto contrario all’ordine pubblico e non assimilabile  a quello dell’adozione regolato dalla legge n. 184/83.

La Corte di Appello di Venezia, invece, afferma che l’istituto della Kafalah, così come regolato dal diritto marocchino, e che prevede una procedura giudiziaria ovvero un sistema di omologazioni e autorizzazioni giudiziarie, non può ritenersi contrario al principio di ordine pubblico in quanto è idoneo ad assicurare la funzione istituzionale di protezione del fanciullo, e risulta, pertanto, istituto riconosciuto anche nella Convenzione di New York del 1989 (art. 20). Ne consegue che l’istituto della Kafalah,  così come regolamentato dal  diritto marocchino,  è assimilabile a quello dell’affidamento previsto dal diritto italiano.

Nel caso in specie, la Corte di Appello ritiene dunque applicabile l’art. 3 c. 2 lett. a ) del d.lgs. n. 30/2007 nell’interpretazione secondo la  quale il diritto  all’agevolazione all’ingresso e soggiorno di talune categorie di  familiari del cittadino dell’Unione europea o italiano, diversi dal coniuge, dai discendenti e ascendenti diretti ,  cioè quelli a carico o conviventi  o che soffrano di gravi condizioni di salute che rendano indispensabile l’assistenza da parte del cittadino dell’Unione o italiano, non può che  tradursi  nel rilascio del visto di ingresso per motivi di riunificazione familiare (in tal senso Corte di Appello di Venezia, decreto 3.2.2009).

Ugualmente, la Corte di appello sottolinea che l’art. 28 c. 2 del T.U. imm  fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli in esso contenute (e di tale possibilità di applicazione di eventuali norme più favorevoli di quelle contenute nel d.lgs. n. 30/2007 si fa esplicita menzione all’art. 23 del d.lgs. n. 30/2007) riguardo al ricongiungimento dei familiari stranieri di cittadini italiani ed, in proposito,  l’art. 29 c.2 d.lgs. n. 286/98 prevede che i “  minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli ai fini del ricongiungimento familiare”, con ciò legittimando pienamente la possibilità di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare ai minori affidati ad un cittadino italiano secondo l’istituto di diritto marocchino della Kafalah.

Si ringraziano per la segnalazione gli avv. Enrico Varali e Beatrice Rigotti del Foro di Verona.

 
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