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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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03.03.2011

Corte di Cassazione: Spetta al giudice ordinario la competenza in relazione alle denunce di atti discriminatori o ritorsivi proibiti dal diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo, anche se compiuti dalla Pubblica amministrazione

 
Respinta l’istanza sollevata dal Comune di Brescia che invocava la giurisdizione del giudice amministrativo sul noto caso del bonus bebè. (Cassazione , sez. unite civili, n. 3670/11 dd. 15.02.2011).
 
Corte Suprema di Cassazione, sez. civili unite, sentenza n. 3670 dd.15.02.2011 (310.8 KB)
 

La Corte di Cassazione, sez. unite civili, con la sentenza n. 3670/11 dd. 1502.2011, ha respinto il ricorso inoltrato dal Comune di Brescia volto a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo e contestualmente a far revocare l'ordinanza cautelare emanata dal collegio del Tribunale di Brescia il 12.03.2009, che aveva accertato il carattere discriminatorio del provvedimento con il quale il Comune di Brescia aveva disposto l'erogazione di un assegno di natalità per i nuovi nati, a condizione che almeno uno dei genitori fosse di cittadinanza italiana.

Secondo la Corte di Cassazione, la chiarezza del dettato normativo di cui agli art. 44 d.lgs. n. 286/98 e art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, come modificato dalla L. 101/08 di conversione del D.L. n. 59/08, non consente dubbi nell'attribuire al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla tutela contro gli atti e i comportamenti ritenuti lesivi del principio di parità, negli ambiti e campi di applicazione riferiti dalle normative medesime, anche con riferimento ad atti e comportamenti messi in atto dalla Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione rammenta, peraltro, che l'attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice ordinario  è imposta dalla natura delle situazioni soggettive tutelate, correlate al diritto fonamentale all'uguaglianza, avente fondamento costituzionale e nel sistema internazionale dei diritti dell'Uomo.

In altri termini, l'azione giudiziaria anti-discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98 è stata individuata dal legislatore  come modello processuale tipico e sovrano per le discriminazioni, rimedio speciale in tutti i casi in cui venga impugnato l'atto in quanto comportamento discriminatorio, senza che abbia rilevanza alcuna se l'asserita discriminazione sia stata compiuta da privati o dalla P.A. ovvero incida su posizioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivi o interessi legittimi, con l'unica eccezione della situazione prevista dallo stesso legislatore all'art.  4 c. 8 del d.lgs. n. 216/2003 che ha fatto salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 anche in relazione ad asserite violazioni del divieto di discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro per uno dei motivi previsti dalla direttiva europea n. 2000/78.

Il giudice di legittimità ribadisce quanto già affermato nella precedente giurisprudenza ( n. 6172/2008 e n. 27187/07) circa la natura cautelare  del procedimento di cui all'azione giudiziaria anti-discriminazione prevista dall'art. 44 del T.U. imm., con conseguente possibilità per le parti - una volta che il procedimento cautelare sia venuto ad esaurimento con la decisione relativa al reclamo avverso alla decisione del giudice di prime cure- di avviare il giudizio di merito. Quest'ultimo, tuttavia, non potrà che spettare nuovamente al giudice ordinario, avendo sempre al riguardo la tematica dell'asserita discriminazione quale diritto fondamentale della persona.


Il Comune di Brescia è stato condannato al pagamento delle spese legali.



Info sul procedimento

Il Comune di Brescia, con Delib. giunta 21 novembre 2008, aveva istituito un contributo  di  mille  Euro per ogni nato (c.d. "bonus  bebe'"),  con l'espressa finalita' di far fronte al problema della bassa  natalita' nelle   famiglie  cittadine  meno  abbienti,  ponendo   pertanto  tra le condizioni,  oltre  a  quelle dei limiti di reddito,  che  almeno  un genitore fosse cittadino italiano e residente da non meno di due anni nel comune.

A   seguito  di  tale  provvedimento  proposero  ricorso  al   locale tribunale, ai  sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44  (c.d.  "T.U. sull'immigrazione")  e D.Lgs. n. 215 del 2003, art.  4  (c.d.  "legge sulla  parita' di trattamento tra persone di diversa razza e  origine etnica"),   alcuni   immigrati,  nonche' l'ASGI-Associazione  Studi Giuridici sull'Immigrazione,  lamentandone la   natura  discriminatoria  nei  confronti  di  quei  genitori   in possesso   di tutti gli  altri  requisiti  per  la concessione del beneficio, ad eccezione di quello della cittadinanza.

Il  ricorso venne accolto dal giudice, con ordinanza cautelare del  26.1.09,  poi  confermata  dal  collegio  in  sede  di  reclamo, facendosi  obbligo al resistente comune di rimuovere  il  trattamento discriminatorio,  riconoscendo  il  contributo  anche   ai   genitori stranieri, ove in possesso degli altri requisiti.

Con  successiva Delib. giunta 30 gennaio 2009 il Comune  di  Brescia, preso   atto   del   provvedimento  giudiziale  e   considerato   che "l'estensione  del  beneficio...risulterebbe  in  contrasto  con   la finalita'  prioritaria di sostegno alla natalita' delle  famiglie  di cittadinanza italiana...", dispose la revoca del contributo per tutte le famiglie, sia italiane, sia straniere.

Denunciandone  la  natura ritorsiva, ai sensi del D.Lgs.  n.  215  del 2003,  art.  4  bis, l'ASGI e gli altri istanti  adirono ancora  il  tribunale  per  la  rimozione  del  nuovo  provvedimento, richiesta  che venne accolta con ordinanza del 12.3.09, confermata  in sede   di   reclamo,  disponendosi  la  cessazione   della   condotta discriminatoria,  mediante  il ripristino  delle  condizioni  di  cui all'originaria delibera, eccetto quella della cittadinanza.

A  seguito di tale decisione il Comune di Brescia, con citazione  del 26/30.6.09,  convenne  l'ASGI e  gli  altri  innanzi  al Tribunale  di  Brescia, instaurando ex  art.  669  octies  c.p.c.,  il giudizio  di merito, al fine precipuo di far dichiarare il difetto  di giurisdizione del giudice ordinario e revocarsi l'ordinanza cautelare del 12.3.09, tenuto conto della natura amministrativa e discrezionale del  provvedimento  impugnato dalle controparti,  e,  nel  corso  del conseguente  giudizio,  nel  quale i convenuti  si  erano  costituiti ribadendo le proprie precedenti posizioni, con ricorso dell'8.9.10 ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione; tale ricorso è stato ora dunque respinto dalla Corte di Cassazione.

a cura del servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali  e religiose. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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