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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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28.02.2011

Tar Lazio - Sentenza breve n. 1362 dell'11 febbraio 2011 - Accoglimento della conversione del permesso di soggiorno minore etą in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 
Per il Tar Lazio va garantita la conversione del permesso di soggiorno al minore non accompagnato se al compimento della maggiore etą non sono ancora trascorsi due anni dall'entrata in vigore della l. n. 94/2009.
 
La sentenza (60.46 KB)
 
Il ricorso ripropone una questione che è già stata esaminata dalla giurisprudenza, anche della Sezione, in senso favorevole al ricorrente (TAR Lazio, Sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. n. 4232/2010).

Rileva il Collegio come alla fattispecie in esame deve essere applicato il disposto di cui all’art. 32, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009 che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale. La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009 - che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale - infatti, non può applicarsi se non in modo da consentire ai minori di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina – avendo lo stesso compiuto la maggiore età in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge – il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.


Si ringrazia l'avv. Salvatore Fachile di Roma per la segnalazione.


 
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