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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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01.03.2011

Corte Costituzionale: respinte tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal governo rispetto alla legge regionale della Campania sull’integrazione degli immigrati

 
Per la Corte costituzionale, il possesso della carta di soggiorno non può essere condizione per la fruizione delle prestazioni sociali (Corte Cost., sentenza n. 61/2011)
 
La sentenza (91.09 KB)
 

Con la sentenza n. 61 dd. 21 febbraio 2011, la Corte  Costituzionale ha respinto tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Governo rispetto alla legge della Regione Campania sull'inclusione sociale degli immigrati (Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania, l.r. n. 6/2010).

In linea generale, la Corte ha ribadito la sua consolidata posizione, secondo la quale alle Regioni deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi con riguardo al fenomeno dell'immigrazione negli ambiti attribuiti alla loro competenza concorrente e residuale dall'art. 117 Cost, come ad esempio il diritto allo studio o all'assistenza sociale e sanitaria, fermo restando  che tale potestà legislativa non può estendersi ad aspetti che attengano alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, di stretta competenza statuale.

Negli ambiti ove vige dunque la competenza regionale, il legislatore regionale può prevedere anche interventi a favore dei cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio quando questi mirano alla tutela dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona in quanto tale. Ne consegue, ad esempio, che le norme previste dalla Regione Campania volte a rendere fruibili le prestazioni  sanitarie anche alle persone straniere non iscritte al servizio sanitario nazionale  si inseriscono pienamente in un contesto normativo, cui fa parte lo stesso testo unico nazionale in materia di immigrazione,  caratterizzato al riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. 

Non viola la potestà legislativa statuale in materia di immigrazione la norma della Regione Campania che prevede la parità di trattamento tra stranieri e cittadini in materia di accesso all'abitazione (erogazione contributi prima casa, edilizia residenziale pubblica, accesso al fondo locazioni) in quanto comunque si prevede il requisito del possesso della carta di soggiorno o del titolo di soggiorno come previsto dal T.U. imm. La normativa regionale sui centri di accoglienza temporanei, inoltre, è in linea con i precetti costituzionali in quanto incide su un ambito, quello del diritto sociale all'alloggio che la Corte costituzionale ritiene riconducibile ai diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost.

La parte più significativa della sentenza  è quella in cui la Corte delle leggi respinge le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal governo nei confronti della norma della legge regionale che prevede l'equiparazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania ai cittadini nazionali ai fini della fruizione delle provvidenze, anche economiche, erogate dalla Regione.  Il Governo aveva eccepito la violazione dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 che ha previsto lo specifico titolo di soggiorno costituito dalla carta di soggiorno (poi permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali che costituiscono diritti soggettivi  in base alla legislazione vigente. La Corte ha respinto il ragionamento del governo, ricordando che la norma richiamata dal governo è stata oggetto  di tre pronunce di illegittimità costituzionale (n. 306/2008, 11/2009, 187/2010), che pertanto assumono una valenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle provvidenze sociali ai cittadini stranieri.  Ne consegue, pertanto, che il ragionamento fatto dalla Corte nella sentenza n. 306/2008, secondo il quale  il legislatore può subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni, non dirette e rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di soggiorno ne dimostri il carattere non  episodico e non di breve durata, non deve significare che allo straniero debba essere richiesto uno specifico titolo di soggiorno quale la carta di soggiorno o permesso CE per lungo soggiornanti quale condizione per la fruizione delle prestazioni perchè ciò equivarrebbe ad una condizione restrittiva  in senso diametralmente opposto a quanto indicato dalla Corte costituzionale medesima.


a cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto  ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.
 
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