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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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15.02.2011

TAR Trento – Sezione Unica – Sentenza n. 47 dell’11 febbraio 2011- Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per "attesa occupazione" in assenza di lavoro

 
TAR Trento – Sezione Unica – Sentenza n. 47 dell’11 febbraio 2011- Il permesso di soggiorno per “attesa occupazione” non può essere rinnovato per la stessa causale: una volta scaduto, deve essere sostituito da un nuovo titolo abilitativo per lavoro. In caso contrario il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di lasciare l'Italia
 
La sentenza (20.58 KB)
 
Con sentenza n. 47 dell’11 febbraio 2011 il TAR Trento respinge istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di "attesa occupazione".

Al richiedente, già titolare di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione" valido fino al 30 marzo 2009, non è possibile rilasciare un nuovo titolo di soggiorno con la stessa causale “perché diversamente verrebbe del tutto disattesa la disciplina vincolistica dell'immigrazione fondata sulle quote di accesso e sull'esistenza di un lavoro retribuito che consenta una vita decorosa”.

La sentenza, nella motivazione,  richiama una pronuncia del Consiglio di Stato in cui precisa che il comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 286 del 2008 - che recita “il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria” - “non lascia spazio ad interpretazioni flessibili”, e che il Legislatore ha usato l'espressione "deve comunque dimostrare" proprio per sottolineare che "il possesso del reddito minimo previsto è un requisito indispensabile per soggiornare lecitamente nel territorio dello Stato italiano” (cfr., C.d.S., sez. VI, 3.3.2010, n. 1238).
 
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