ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
10.02.2011

Il Tribunale di Brescia conferma: l’esposizione del “Sole delle Alpi” quale simbolo partitico della Lega Nord all’interno di una scuola pubblica determina una discriminazione fondata sulle convinzioni personali nei confronti del personale insegnante

 
Ordinanza del Tribunale di Brescia respinge il reclamo del Comune di Adro.
 
Ordinanza del Tribunale di Brescia dd. 07.02.2011 (Apposizione di simboli partitici nell'ambiente scolastico e divieto di discriminazioni). (334.97 KB)
Tribunale di Brescia, ordinanza n. 2798 dd. 29.11.2010 (1542.97 KB)
 

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale,  ha respinto la motivazione principale del reclamo inoltrato dal Comune di Adro avverso l'ordinanza del giudice del lavoro di Brescia  dd. 29.11.2010, con la quale era stato accertato il carattere discriminatorio del Comune di Adro nell'aver voluto  apporre centinaia di esemplari del simbolo partitico della Lega Nord nei locali dell'Istituto scolastico comprensivo della località. L'ordinanza del giudice del lavoro, promossa a seguito del ricorso presentato dalla CGIL di Brescia, aveva ordinato al Comune di Adro di rimuovere a proprie spese i suddetti simboli, nonché ad esporre le bandiere italiana ed europea, come prescritto dalla normativa vigente, nonché la pubblicazione dell'ordinanza su quattro quotidiani, di cui due nazionali e due locali.

Il Tribunale di Brescia, con l'ordinanza dd. 7 febbraio 2011, ha confermato che l'esposizione del simbolo stilizzato del "Sole delle Alpi" quale simbolo partitico della Lega Nord all'interno della scuola pubblica ha determinato una discriminazione fondata sulle convinzioni personali a danno del personale insegnante, violando così le norme della direttiva europea sul divieto di discriminazioni nell'ambito lavorativo (n. 2000/78/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 216/2003).

Secondo i giudici bresciani, infatti, la libertà di insegnamento, quale diritto fondamentale avente protezione costituzionale  per effetto dell'art. 33 Cost., presuppone che gli insegnanti abbiano diritto, sia all'interno che all'esterno degli istituti scolastici, ad un ambiente neutrale, che non ponga coloro che non condividano una convinzione personale, anche se dominante, in posizione svantaggiata rispetto agli altri. Questo tanto più nel momento in cui l'apposizione di simboli partitici in un ambiente scolastico è suscettibile di  condizionare pesantemente i giovani, i quali invece vanno educati ai valori del pluralismo, con conseguente interferenza nell'attività pedagogica del corpo insegnante.

I giudici hanno dunque riconosciuto la responsabilità  materiale del Comune di Adro, che si è assunto pubblicamente la paternità dell'intervento che ha portato, alla vigilia della data di inaugurazione,  all'apposizione di più di 700 simboli del "sole delle Alpi" negli ambienti scolastici, approfittando della mancata custodia esercitata dal dirigente scolastico.

Il Tribunale di Brescia, dunque, ha confermato l'ordine impartito dal giudice di primo grado di rimuovere integralmente  tutti i simboli, ripristinando perfettamente lo stato dei luoghi quo ante, con spese a carico integralmente del Comune.

Il giudice ha, peraltro, riconosciuto che la bandiera italiana era stata già esposta davanti all'edificio scolastico, prima dell'ordinanza giudiziale, per cui l'ordine del giudice poteva riguardare solo l'esposizione della bandiera europea. Inoltre, il collegio giudicante del Tribunale di Brescia ha riconosciuto che la legislazione anti-discriminatoria vigente prevede la pubblicazione dell'ordinanza per una sola volta su un quotidiano a tiratura nazionale (art. 4 c.  7 d.lgs. n. 216/20003), per cui ha deciso di riformare la parte dell'ordinanza del giudice di primo grado che prevedeva la condanna alla pubblicazione dell'ordinanza su quattro giornali quotidiani, due nazionali e due locali.

Il giudice ha ordinato la compensazione delle spese legali, nella misura di ¼, mentre ha condannato il Comune di Adro a rifondere alle altre parti le spese  per i rimanenti ¾.

a cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
» Torna alla lista