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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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09.02.2011

Regione F.V.G.: La Commissione europea mette sotto osservazione la legge regionale sulla famiglia a causa di possibili profili discriminatori

 
Il criterio preferenziale fondato sull’anzianità di residenza in Italia potrebbe essere incompatibile con il divieto di discriminazioni nei confronti dei cittadini stranieri lungo soggiornanti.
 
La lettera della Commissione europea, direzione generale affari interni- Immigrazione e asilo, dd. 19.01.2011 (33.12 KB)
 

In data 19 gennaio 2011, la Commissione europea - Direzione Affari Interni -Immigrazione e asilo -  ha  comunicato  di avere ufficialmente chiesto alle autorità italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilità della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 7/2010 ("Modifiche alle leggi regionali 20/2005 -Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia - e 11/2006 -Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità-, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 -Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali- e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi"), meglio conosciuta come "legge sulla famiglia", con la direttiva europea n. 109/2003/CE sui cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.


Detta normativa regionale  ha previsto l'introduzione di  nuovi interventi sociali sperimentali  volti ad offrire soluzioni abitative a favore delle nuove famiglie mediante la messa a disposizione di unità abitative in affitto ovvero mediante l'erogazione di prestazioni sociali volte ad anticipare i canoni di affitto o sostenere il pagamento dei canoni di locazione, secondo modalità che debbono essere stabilite con un apposito regolamento (art. 35 l.r. FVG n. 7/2010 che introduce l'art. 8 ter l.r. n. 11/2006). Ugualmente, è stata prevista l'introduzione di una nuova prestazione sociale  consistente in appositi "voucher per l'accesso  a servizi e prestazioni destinate alle famiglie, da assegnare  nell'ambito delle politiche regionali per il lavoro", a sostegno del "reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di periodi destinati a impegni di cura e educazione dei figli" (art. 37 l.r. FVG n. 7/2010 che sostituisce l'art. 11 della legge regionale n. 11/2006).

La nuova normativa inoltre ha introdotto un criterio generale  di priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso ai  nuovi interventi e benefici sociali sopracitati così come  ad alcuni tra  quelli già previsti  dal capo III della legge regionale n. 11/2006, come le prestazioni sociali di sostegno economico alle gestanti (art. 8 l.r. n. 11/2006), quelle a sostegno della funzione educativa (art. 9 l.r. n. 11/2006), gli interventi volti ad incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare (art. 11), i prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di nuclei familiari in condizioni economiche disagiate (art. 12 l. r. n. 11/2006).

L'ASGI ha denunciato la normativa alla Commissione europea ritenendo che il criterio di priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni costituisca una discriminazione indiretta vietata dal diritto europeo nei confronti dei cittadini di altri Paesi dell'Unione europea che hanno esercitato la libera circolazione e dei cittadini di Paesi terzi pure protetti dal principio di non discriminazione di cui ad altre fonti del diritto europeo.  Tra questi, i cittadini di Paesi terzi che hanno acquisito lo status di lungo soggiornanti ai sensi della normativa applicativa della direttiva europea n. 109/2003/CE e che, pertanto, risultano beneficiari della parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale prevista dall'art. 11 della direttiva medesima, senza che le autorità nazionali possano derogarvi con riferimento alle prestazioni essenziali, tra cui quelle che riguardano l'assistenza parentale ovvero la funzione genitoriale.


La Commissione europea  attende dunque ora la risposta delle autorità regionali del F.V.G. per poi decidere se avviare una procedura preliminare di infrazione del diritto europeo nei confronti dell'Italia per violazione degli obblighi comunitari.


Per ulteriori notizie sulla legge regionale FVG sulla famiglia (n. 7/2010) e sulle prese di posizione dell'ASGI sull'argomento, si rimanda ai link seguenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1119&l=it ; http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1074&l=it ).

a cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.
 
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