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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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31.01.2011

Tribunale di Verona - Sentenza del 18 gennaio 2011 - Direttiva rimpatri ed art. 14 T.U. Immigrazione

 
La sentenza, a firma del Dott. Piziali, afferma che la Direttiva rimpatri non appare essere autoapplicativa per le norme che incidono sulle disposizioni di rilievo penale nazionale.
 
La sentenza (36.5 KB)
 

In riferimento all'applicabilità diretta della Direttiva 2008/115/Ce dedicata ai rimpatri, occorre osservare che la predetta direttiva, non tradotta dal legislatore dello Stato in una normativa di attuazione, non appare autoapplicativa per le norme incidenti su disposizioni di rilievo penale nazionali, atteso che rimette allo Stato di dettare la complessiva normativa di dettaglio che attui le singole disposizioni.

Estratto della sentenza del Tribunale di Verona del 18 gennaio 2011:
"Per completezza di motivazione in relazione al fatto sub a), attesa la discussione in sede giurisprudenziale e dottrinaria circa l'applicabilità diretta della Direttiva 2008/115/Ce dedicata ai rimpatri, occorre osservare che la predetta direttiva, non tradotta dal legislatore dello Stato in una normativa di attuazione, non appare autoapplicativa per le norme incidenti su disposizioni di rilievo penale nazionali, atteso che rimette allo Stato di dettare la complessiva normativa di dettaglio che attui le singole disposizioni. Peraltro, neppure appare che le norme della direttiva contrastino con le previsioni della normativa nazionale che vengono in rilievo nel presente giudizio, atteso che l'unica previsione che potrebbe contrastare attiene alla previsione del termine da concedere per l'ordine (che rimane tale anche nella direttiva) di allontanamento volontario, che non potrà essere inferiore ai sette giorni, mentre ora secondo la legislazione nazionale è di cinque. Tuttavia, a parte il fatto che anche rispetto alla previsione di quel temine la direttiva rimette allo Stato la definizione dell'istituto, ammettendo, ad esempio, che possa essere ridotto in presenza di alcuni presupposti da definire nel dettaglio o, addirittura, che possa essere escluso (e proprio per soggetti come l'attuale, che per sottrarsi all'ordine ha reso false dichiarazioni), in ogni caso, nel caso di specie, il termine di cinque giorni è stato concesso nell'ottobre del 2010 allorché era indiscutibilmente corretto e il reato si è consumato già alla data del 24 ottobre 2010, per cui nulla consente di disapplicare retroattivamente il provvedimento amministrativo e tanto meno avrebbe rilievo l'esclusione del reato alla data di entrata in vigore della direttiva visto che lo stesso si era già consumato prima ed era stata pure già interrotta la permanenza al 25.10.2010. Del tutto e anche più gravemente errata è, invece, l'interpretazione secondo cui per effetto della Direttiva le sanzioni penali previste dall'ordinamento italiano per l'inottemperanza ad ordini di espulsioni sarebbero radicalmente abrogate perché in contrasto con la normativa dettata dalla direttiva, che prevederebbe come unico strumento limitativo della libertà il trattenimento.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Francesco Di Pietro del Foro di Perugia.
 
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