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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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02.02.2011

Tribunale di Torino - Ordinanza del 28 gennaio 2011 - Il Giudice non proroga il trattenimento presso il C.I.E. di un richiedente asilo

 
Il trattenimento del richiedente asilo alla luce della direttiva europea n. 115/2008.
 
L'ordinanza del 28 gennaio 2011 (1612.55 KB)
 
Il giudice della Nona Sezione Civile del Tribunale di Torino emana un'interessante ordinanza che riguarda il rapporto tra il trattenimento del richiedente asilo e le norme della direttiva europea "rimpatri" n. 115/2008. 

L'ordinanza si riferisce alla vicenda di un richiedente asilo trattenuto in un CIE dopo avere fatto ingresso irregolare nel nostro Paese. Il trattenimento viene  convalidato dal Giuidce Di Pace, e poi prorogato dal   Tribunale Ordinario. Il 21 gennaio  viene notificato  al richiedente il rigetto dell'istanza di asilo. Pendenti i termini per il ricorso, viene richiesta la proroga del trattenimento  al Giudice di pace che si dichiara incompetente perchè è ancora in corso la procedura di asilo non essendo decorsi i 15 gg per la presentazione dell'eventuale  ricorso contro il rigetto del riconoscimento della protezione internazionale.

A seguito dell'udienza avanti il Giudice civile riconosce la propria competenza, ed afferma due importanti principi:

1) la proroga potrebbe essere concessa, in quanto l'art. 21 D.Lgs. 25/08 richiama integralmente il 14 T.U., quindi consente più di una proroga sino alla definizione del procedimento;

2) si deve applicare la direttiva europea 115/2008 ("direttiva rimpatri") anche al trattenimento del richiedente asilo - quindi con tutti i limiti all'istituto del trattenimento, non appliabile autonomaticamente, ma solo nei casi in cui si riscontrabile ad esempio il  pericolo di fuga o la pericolosità sociale, con  relativo obbligo di motivazione - anche perchè altrimenti sorgerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il semplice espellendo (che potrebbe non essere trattenuto) e il richiedente asilo  già destinatario di espulsione o respingimento (che dovrebbe sempre essere trattenuto).

Si ringrazia l'avv. Gianluca Vitale, del Foro di Torino per la segnalazione.
 
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