ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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20.12.2010

Tribunale di Milano: Il Comune di Milano deve assegnare i 25 alloggi ALER alle famiglie Rom di Triboniano

 
Il progetto di autonomia abitativa e lavorativa dei Rom è vincolante giuridicamente ed il Comune ha messo in atto un comportamento discriminatorio per motivi razziali rifiutandosi di adempiere agli obblighi previsti solo in ragione dell’etnia degli assegnatari.
 
Ordinanza del Tribunale di Milano dd. 20.12.2010 (assegnazione fuori quota alloggi ALER a famiglie Rom) (481.17 KB)
 

Con ordinanza dd. 20 dicembre 2010, il giudice civile del Tribunale di Milano ha dichiarato la natura discriminatoria del comportamento assunto dal Comune di Milano nel rifiutarsi di adempiere alla Convenzione sottoscritta il 5/11 maggio scorso con il prefetto di Milano - Commissario per l'emergenza nomadi in Lombardia ed alcune ONLUS relativa al piano di aiuti per l'inserimento abitativo di famiglie Rom attualmente dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano. Sulla base di tale piano di inserimento socio-abitativo dei Rom, il Comune aveva assunto l'impegno di realizzare interventi di ristrutturazione di appartamenti anche di proprietà pubblica, con i fondi messi a disposizione dal decreto emergenza nomadi. A seguito della sottoscrizione della Convenzione, la Giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'esclusione dalla disciplina e.r.p di 25 alloggi di proprietà ALER siti nel comune di Milano affinchè siano concessi, previa loro ristrutturazione a cura dei diretti interessati, assistiti dalle ONLUS, e con rimborso delle spese a cura del Comune,  ad un certo numero di famiglie dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano,  garantendo una soluzione abitativa alternativa al campo.  Il progetto di autonomia abitativa si era poi concretizzato nell'individuazione dei nuclei familiari Rom interessati all'assegnazione e nelle stipula dei contratti di locazione. Nel settembre scorso, tuttavia, il progetto si era arenato a seguito  del mutamento di posizione della Lega Nord, componente politica del maggioranza in consiglio comunale, la quale aveva manifestato opposizione all'assegnazione di alloggi pubblici a famiglia rom. A seguito di tali avvenimenti, i nuclei famigliari Rom , assistiti dagli avv. Guariso e Neri, hanno inoltrato al tribunale di Milano un'azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione.

Secondo il giudice di Milano, la convenzione del 5/11 maggio 2010, anche  in considerazione dei passaggi successivamente intervenuti, è suscettibile di produrre effetti giuridici vincolanti per tutti i soggetti riguardo agli impegni con essa assunti. Di conseguenza, il giudice ha ritenuto che il Comune di Milano non poteva avvalersi del principio della discrezionalità amministrativa, anche tenendo in considerazione che il giudice aveva concesso un rinvio d'udienza proprio allo scopo di  consentire al Comune di Milano di eventualmente proporre soluzioni abitative alternative a quelle indicate in precedenza. Tuttavia, il giudice ha dovuto constatare che  all'udienza del 13 dicembre  né il Commissario all'emergenza "nomadi", né il Comune di Milano  sono stati in grado di proporre alcuna soluzione alternativa.

Inoltre, il giudice non ha potuto che constatare che l'opposizione all'attuazione del progetto di  di inserimento socio-abitativo delle famiglie assegnatarie  derivava unicamente dall'appartenenza etnica  Rom di quest'ultime, stante la mancata indicazione e prova  di qualsivoglia ragione diversa. Ne consegue che il comportamento del Comune di Milano costituisce una discriminazione su base etnico-razziale proibita dalla direttiva europea n. 2000/43 e dall'art. 43 del T.U. immigrazione.

Il giudice di Milano ha dunque ordinato al Comune di Milano e al Commissario straordinario - Prefetto di Milano di attuare la Convenzione del 5-11 maggio 2010, mettendo a disposizione dei ricorrenti, titolari dei contratti di locazione debitamente sottoscritti, entro e non oltre il 12 gennaio 2011, gli appartamenti indicati nel progetto di autonomia abitativa e lavorativa.


A cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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