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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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14.12.2010

Tribunale di Bolzano/Bozen: Rimessa alla Corte di Giustizia europea la questione della compatibilitą della normativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di sussidio casa con il diritto anti-discriminatorio europeo

 
Sollevata la questione del trattamento svantaggioso riservato ai cittadini extracomunitari nella ripartizione delle risorse e ai soggiornanti di lungo periodo nei requisiti di accesso.
 
Tribunale di Bolzano, giudice del lavoro, ordinanza n. 666/2010 dd. 24.11.2010 (260.41 KB)
 

Con ordinanza  dd. 24 novembre 2010, il Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano/Bozen ha rimesso  alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione dell'accertamento della compatibilità della normativa della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen in materia di sussidio casa con il diritto dell'Unione europea.

Il sussidio casa è un beneficio previsto dalla legislazione provinciale di Bolzano/Bozen volto  a facilitare l'accesso al mercato delle locazioni ai locatari meno abbienti.

La normativa della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen prevede  l'assegnazione separata di tale beneficio per i cittadini nazionali e comunitari da un lato e i cittadini di paesi terzi dall'altro, attraverso una  distinta ripartizione di risorse decisa annualmente dalla giunta provinciale, sulla base della media ponderata tra consistenza numerica e fabbisogno abitativo.

Lo stanziamento riservato ai cittadini nazionali e comunitari viene ripartito sulla base del criterio della proporzionale "etnica" o "linguistica", a seconda della consistenza e fabbisogno abitativo dei tre gruppi autoctoni presenti sul territorio (tedesco, italiano e ladino), ad uno dei quali  devono obbligatoriamente aggregarsi mediante apposita dichiarazione anche i cittadini di altri Stati membri dell'UE. La Giunta provinciale di Bolzano/Bozen tuttavia, nello stanziamento dei fondi, ha assegnato alla popolazione immigrata proveniente da paesi terzi un coefficiente di consistenza numerica diverso da quello riservato ai cittadini nazionali e comunitario, con ciò risultando la ripartizione largamente svantaggiosa per i primi rispetto ai secondi. Inoltre, mentre per i cittadini nazionali e comunitari viene richiesto un requisito di anzianità di residenza nel territorio provinciale pari a cinque anni, per i cittadini di paesi terzi, in aggiunta a             questo viene anche richiesto l'ulteriore requisito di anzianità lavorativa per almeno tre anni.

Le associazioni promotrici del ricorso, Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione Alex Langer, sostengono l'incompatibilità di tale normativa con il diritto anti-discriminatorio europeo ed in particolare con l'art. 14 della CEDU, ora espressamente richiamata dall'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e dunque facente parte del diritto primario dell'UE. Inoltre, le associazioni promotrici del ricorso hanno sostenuto l'incompatibilità della   normativa provinciale con il principio di parità di trattamento in materia di accesso all'abitazione previsto dalla direttiva europea n. 109/2003 a favore dei cittadini di paesi terzi lungo soggiornanti.

Il giudice del lavoro di Bolzano/Bozen ha ritenuto fondati i motivi dei ricorrente, ritenendo di accogliere in via sospensiva le loro istanze, ma nel contempo ha disposto la remissione della questione pregiudiziale ex art. 3 l. 204/58 e art. 267 del TFUE alla Corte di Giustizia europea.

In particolare il giudice chiede alla Corte di Giustizia dell'UE di esprimersi se  il richiamo operato dall'art. 6 del TUE alla CEDU possa rendere possibile la diretta disapplicazione di una fonte interna ritenuta incompatibile, senza dover previamente sollevare questione di costituzionale, se cioè in altri termini la CEDU possa ritenersi a tutti gli effetti una fonte di diritto primario dell'Unione europea di efficacia  diretta ed immediata  negli ordinamenti interni degli Stati membri. Inoltre, il giudice chiede alla Corte di Giustizia se possa ritenersi compatibile con il principio di parità di trattamento di cui alla direttiva n. 109/2003 il trattamento differenziato riservato ai lungo soggiornanti nell'accesso al sussidio casa, tanto con riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse, quanto all'ulteriore requisito richiesto di svolgimento dell'attività lavorativa per almeno tre anni.

Più specificatamente, il giudice di Bolzano  richiede alla Corte  di Giustizia se il criterio normativo della "proporzionale etnica", in aggiunta a quello del fabbisogno,  ai fini dell'assegnazione dei benefici sociali, possa ritenersi obiettivamente giustificato dalla proclamata finalità di tutela dell'assetto costituzionale della Repubblica italiana con riferimento alla specifica situazione vigente nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e al precetto costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche.

Con precedente ordinanza del Tribunale di Bolzano (16 novembre 2010, n 665/2010), il giudice del lavoro aveva ritenuto discriminatoria l'ineguale ripartizione delle risorse tra cittadini nazionali e comunitari da un altro e cittadini di Paesi terzi dall'altro riguardo al beneficio del sussidio casa, ma aveva ritenuto che tale discriminazione fosse dovuta soltanto alla delibera della giunta provinciale di Bolzano relativa alla definizione dei criteri per il calcolo della media ponderata tra consistenza numerica dei vari gruppo e fabbisogno abitativo (si veda in proposito la pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1305&l=it )

Ora, con questa nuova ordinanza, il Tribunale  di Bolzano/Bozen invece pone la questione della compatibilità con il diritto europeo della stessa legislazione provinciale fondata sui principi di "proporzionale etnica".

News a cura del servizio di supporto giuridico anti-discriminazioni dell'ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.


 
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