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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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01.12.2010

Tribunale di Brescia: L’esposizione del simbolo del “sole delle alpi” quale simbolo partitico della Lega Nord nella scuola di Adro costituisce una “molestia” fondata sulle convinzioni personali a danno dei lavoratori scolastici

 
Per il giudice di Brescia il Sindaco di Adro ha dunque violato la direttiva europea n. 2000/78 sul divieto di discriminazioni nei luoghi di lavoro. Il Comune condannato a rimuovere e sostituire integralmente le suppellettili.
 
Tribunale di Brescia, ordinanza n. 2798 dd. 29.11.2010 (1542.97 KB)
 

Il giudice del lavoro di Brescia, con l'ordinanza n. 2798 dd. 29 novembre 2010, ha accolto il ricorso presentato dalla FLC -CGIL Brescia contro il Comune di Adro e il Ministero dell'Istruzione - Istituto comprensivo di Adro in relazione al noto caso dell'esposizione all'interno e all'esterno del plesso scolastico e sulle suppellettili del medesimo del simbolo partito della "lega Nord", costituito dal cosiddetto "sole delle alpi".

Per il giudice di Brescia, il comportamento del Comune di Adro quale committente dell'opera di costruzione ed arredamento del plesso scolastico, ha sostanziato una discriminazione collettiva a danno dei lavoratori dell'istituto scolastico medesimo, o, più precisamente, una "molestia" fondata sulle convinzioni personali nel significato attribuito dalla direttiva europea n. 2000/78/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 216/2003.

Secondo infatti tale direttiva, costituiscono  molestia "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi fondati tra l'altro sulle convinzioni personali, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo". Tali comportamenti sono vietati anche in relazione alle condizioni di lavoro e anche quando commessi da persona diversa dal datore di lavoro, determinando l'obbligo per il datore di lavoro di eliminare quelle situazioni che possono assumere tale connotato nell'ambiente lavorativo.

Secondo il giudice del lavoro di Brescia, nel connotare l'esposizione del simbolo partitico della Lega Nord negli ambienti dell'istituto scolastico comunale di Adro quale "molestia" ai sensi della direttiva europea, ha una decisiva importanza la sottolineatura del carattere laico e di neutralità cui deve ispirarsi l'istituzione scolastica pubblica quale luogo formativo, in relazione anche ai principi fondamentali della libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente.

In quest'ottica, l'inquinamento e la saturazione dell'ambiente scolastico con segni partitici potrebbe influire indebitamente sulle coscienze degli alunni in tenera età, determinando un'identità tra scuola ed una particolare visione culturale e del sistema di regolazione dei rapporti sociali, frustando e pregiudicando  le effettive possibilità del docente di svolgere liberamente la sua funzione didattica secondo i richiesti principi di laicità ed autonomia culturale.

Trovando applicazione dunque il diritto anti-discriminatorio, di cui alla citata direttiva europea n. 2000/78 e relativo decreto di recepimento nell'ordinamento interno, il giudice dunque ha esercitato la facoltà attribuitagli di  ordinare la rimozione degli effetti della discriminazione o molestia realizzata dal Comune di Adro nei confronti dei lavoratori e alunni dell'istituto scolastico. Secondo il giudice, dunque, la semplice copertura con adesivi dei simboli del "sole delle alpi" non è sufficiente in quanto rende permanente la situazione di disagio e di contrasto che la presenza del simbolo ha determinato. Ne consegue che è obbligo dell'amministrazione comunale di Adro provvedere alla rimozione integrale di qualsiasi apparente manifestazione dei simbolo (compresi i simboli posti sul tetto dell'edificio), inclusi i segni di copertura o di abrasione da tutto l'ambiente della struttura con la riposizione di nuove suppellettili prive di simboli.

Il giudice ha dunque ordinato al Comune di Adro l'esposizione e permanente presenza degli unici simboli previsti dalla legge per gli edifici di istituzioni pubbliche, la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea, nonché la pubblicazione dell'ordinanza sui due quotidiani locali e sui due principali quotidiani nazionali ("Corriere della Sera"  e "La Repubblica"), avendo in considerazione la notorietà assunta dalla vicenda. Infine , il giudice ha anche ordinato l'affissione presso l'istituto scolastico dell'ordinanza per una settimana lavorativa quale idonea forma di pubblicità sul luogo di lavoro ai fini del riconoscimento delle ragioni dei lavoratori dell'istituzione scolastica. Il Comune di Adro è stato anche condannato al pagamento delle spese legali.

E' del tutto evidente come il Comune di Adro, mettendo in atto  un comportamento discriminatorio contrario alla legislazione nazionale ed europea, ha arrecato pure un gravissimo danno economico alla collettività locale, dovendosi ora la medesima farsi carico delle ingentissime spese per la sostituzione integrale di tutte le suppellettili e strutture dell'istituto scolastico interessate dall'esposizione illegale del simbolo partitico.

A cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno della fondazione a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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