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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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01.12.2010

Tribunale di Bolzano: Discriminatoria la delibera della Giunta provinciale di Bolzano che nel stabilire graduatorie separate tra cittadini dell’Unione europea e non per l’assegnazione del sussidio casa per il sostegno alle locazioni, assegna ai primi quote di stanziamento superiori mediante l’applicazione di pesi diversi ai parametri di consistenza numerica e fabbisogno abitativo

 
Accolto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario sostenuto da quattro NGO altoatesine.
 
Tribunale di Bolzano, ordinanza n. 665 dd. 16.11.2010 (661.11 KB)
 

Con ordinanza dd. 16 novembre 2010 (n. 665/2010), il giudice del lavoro di Bolzano / Bozen ha accolto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario sostenuto da quattro associazioni altoatesine (Associazione Porte Aperte - Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius e Fondazione Alexander Langer) contro la delibera della giunta provinciale di Bolzano/Bozen n. 1885 del 20 luglio 2009 che ha ripartito gli stanziamenti  relativi al beneficio sociale denominato "sussidio casa" per il sostegno alle locazioni, riservando ai cittadini extracomunitari quote svantaggiose, prevedendo  criteri e "pesi" diversi rispetto a quelli previsti per i cittadini italiani e comunitari.

La legislazione provinciale di Bolzano/Bozen  in materia di assegnazione di alloggi sociali e di benefici per il sostegno alle locazioni prevede la formazione di graduatorie separate tra cittadini italiani e comunitari da un lato  e cittadini di paesi non appartenenti all'UE e apolidi dall'altro. Per quanto riguarda i primi, la ripartizione dei fondi avviene tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici autoctoni in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza, rilevata dal censimento, ed il fabbisogno di ciascun gruppo, mentre per i secondi in proporzione alla media ponderata della consistenza numerica e del fabbisogno.

Il giudice del lavoro di Bolzano  non ha ritenuto che tale separazione delle graduatorie possa costituire di per sé una discriminazione nel momento in cui le risorse vengano comunque ripartite in ambedue i casi in  base alla media ponderata degli stessi fattori (consistenza numerica e fabbisogno).

Tuttavia, nel caso specifico, il giudice ha ritenuto sussistente la discriminazione nel momento in cui la giunta provinciale di Bolzano ha attributo un peso diverso al fattore di consistenza numerica per il gruppo dei richiedenti di cittadinanza extracomunitaria, con ciò determinando uno stanziamento proporzionalmente inferiore a danno di tale gruppo rispetto a quello previsto per i cittadini nazionali e comunitari.

Ne consegue, ha concluso il giudice di Bolzano/Bozen, che è stato violato il principio di non discriminazione su basi di nazionalità nell'accesso al diritto sociale all'abitazione, previsto tanto dalla legislazione nazionale (Art. 2 e 43 del T.U. imm.) quanto dal diritto comunitario (direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti e Carta europea dei diritti fondamentali) e dal diritto internazionale (Art. 6 Convenzione OIL n. 97/1949,  art. 13 Convenzione Consiglio d'Europa sullo status giuridico dei lavoratori migranti). Accertando il carattere discriminatorio della delibera della giunta provincia di Bolzano / Bozen, il giudice ha ordinato alla Provincia di Bolzano/Bozen e all'IPES (Istituto per l'Edilizia Sociale) di pagare il "sussidio casa" al richiedente per l'anno 2009. La giunta provinciale di Bolzano/Bozen è stata pure condannata al pagamento delle spese legali.

 
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