ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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19.10.2010

E’ discriminatorio richiedere il requisito della cittadinanza per gli interventi di assistenza sociale. Respinto il reclamo del Comune di Adro che si era opposto alla prima decisione del giudice contro i benefici comunali disposti a sostegno dei nuovi nati e per gli affitti

 
 
Il Tribunale di Brescia ha respinto il reclamo presentato dal Comune di Adro (Brescia) contro l'ordinanza del giudice del lavoro di Brescia dd. 27 luglio 2009, che aveva gia’ accertato il carattere discriminatorio dei regolamenti comunali. Nuovamente, dunque, viene confermato il carattere illegittimo dei requisiti richiesti – la cittadinanza italiana o di uno degli altri Paesi dell'Unione europea - per accedere ai benefici previsti in materia di assistenza sociale - rispettivamente di contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione e di contributo per i nuovi nati - in quanto gli atti amministrativi comunali non possono violare le leggi dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parità di trattamento in tale ambito tra cittadini stranieri e nazionali e al divieto di discriminazioni . Oltre alla conferma dell’obbligo del Comune a rifondere ai reclamati le spese di lite liquidate in 2mila euro, l’Amministrazione deve pubblicare a proprie spese l'ordinanza del giudice del lavoro di Brescia sui due quotidiani locali di Brescia più diffusi perche’, secondo il Tribunale di Brescia, "la visibilità derivante dalla pubblicazione costituisce un rimedio tipico contro la discriminazione, che è tanto più opportuno adottare quando, come nel caso in specie, il comportamento censurato provenga da un ente pubblico...". La decisione sul reclamo faceva seguito al primo ricorso presentato da cinque cittadini stranieri assieme all'Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione) e alla Fondazione Piccini, accolto lo scorso 29 luglio 2009. L'ASGI esprime apprezzamento per l’esito della vicenda, anche se ritiene non completamente soddisfacenti le conclusioni del Tribunale di Brescia, laddove, per quanto riguarda il bonus bebè, ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio per i nati prima della decisione del Tribunale, argomentando che gli interessati non avevano a suo tempo presentato domanda. La decisione sembra così trascurare l'obbligo del Giudice, previsto dalla legge, di rimuovere integralmente le conseguenze della discriminazione e condiziona il diritto del discriminato a una attività - proporre una domanda anche quando l'ente pubblico ha già dichiarato di non volerla accogliere - che non pare ragionevole porre a carico dei singoli. Di recente, il Tribunale di Milano con ordinanza dd. 29.09.2010, aveva confermato tale orientamento, condannando il comune di Tradate (Varese) al pagamento di un assegno di natalità ai cittadini stranieri residenti che ne erano stati esclusi fin dall'anno in cui tale beneficio sociale era stato introdotto (in proposito: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1191&l=it) .

19 ottobre 2010 Associazione Per gli Studi Giuridici Immigrazione

Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile sul sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1211&l=it