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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.11.2010

Tribunale di Udine: La legge regionale che prevede un requisito di anzianità di residenza ai fini dell'accesso ad una prestazione volta al sostegno della natalità è contraria al diritto comunitario in quanto discriminatoria e va pertanto disapplicata

 
Il collegio del Tribunale di Udine respinge il reclamo presentato dal Comune di Latisana (Ud) e conferma l’ordinanza emanata dal giudice del lavoro che aveva accolto il ricorso di un cittadino rumeno sostenuto da ASGI, CGIL-CISL e UIL FVG.
 
Tribunale di Udine, ordinanza dd. 15.11.2010 (assegno di natalità Legge reg. Fvg . n. 11/06) (389.04 KB)
Tribunale di Udine, ordinanza n. 530/2010 dd. 30.06.2010 (assegno di natalità regione Fvg) (1257.41 KB)
 

Con ordinanza  dd. 15.11.2010, il collegio giudicante del Tribunale di Udine  ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Latisana contro l'ordinanza emanata dal giudice del lavoro del Tribunale di Udine in data  30 giugno 2010,  con la quale era stato accolto il ricorso presentato da un cittadino rumeno, sostenuto da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), CGIL, CISL e UIL contro il diniego all'erogazione dell'assegno di natalità regionale (meglio conosciuto come bonus bebè) da parte del Comune  per mancanza del requisito di residenza decennale in Italia e quinquennale nel FVG previsto dall'art. 8 bis della legge regionale Fvg  n. 11/2006.

Il Tribunale di Udine ha respinto le argomentazioni del Comune di Latisana, sostenendo che il giudice di primo grado ha correttamente considerato che il requisito di anzianità di residenza richiesto dalla legge regionale costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento comunitario in quanto contraria ai diritti fondamentali alla libera circolazione e alla parità di trattamento.  In ragione del primato del diritto comunitario sulla norma interna ad esso incompatibile e del conseguente obbligo di disapplicazione di quest'ultima da parte di tutti gli organi amministrativi dello Stato membro, inclusi gli enti locali,  il Comune di Latisana avrebbe dovuto erogare la prestazione al cittadino comunitario che ne aveva fatto richiesta pur in assenza del soddisfacimento del requisito di anzianità di residenza.

Il Comune di Latisana  è stato dunque condannato al pagamento delle spese di lite.

Con l'ordinanza del 30 giugno 2010, Il giudice di Udine aveva accolto le tesi sostenute nel ricorso del cittadino rumeno e che a suo tempo erano state anche evidenziate dalla Commissione europea,  che il requisito di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini dell'Unione europea residenti nel FVG, in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani che da quelli di altri Paesi dell'UE e, pertanto, viola i principi di libertà di circolazione e di parità di trattamento di cui al diritto dell'Unione europea. Il giudice di Udine aveva inoltre giustamente rilevato che tale discriminazione non ha una ragionevole giustificazione in quanto si riferisce ad una misura attinente alla tutela della famiglia, della natalità, dei minori  e delle funzioni genitoriali, istituti che, per loro intrinseca natura e finalità, si richiamano a valori di valenza universale e che pertanto debbono rivolgersi indistintamente a tutta la popolazione residente, senza distinzioni, in adesione a principi costituzionali e a quanto previsto dalle convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia (ad es. la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo).

In considerazione del fatto che il diritto comunitario ha un'efficacia ed applicabilità immediata e diretta nell'ordinamento interno e prevale su qualsivoglia norma interna ad esso incompatibile, il giudice di Udine aveva ordinato al Comune di Latisana di disapplicare la norma regionale  nella parte in cui impone il requisito di anzianità di residenza.

Sono del tutto evidenti le implicazioni di queste ordinanze del Tribunale di Udine rispetto alla ristrutturazione dell'intero sistema di welfare regionale voluta  dal legislatore regionale del FVG nel corso dell'ultima  legislatura; ristrutturazione  centrata sul requisito  di anzianità di residenza con la finalità di escludere dal novero dei beneficiari il maggior numero possibile di cittadini stranieri, comunitari compresi.

Alla luce della nuova ordinanza  del Tribunale  di Udine, le associazioni promotrici del ricorso insisteranno dunque con la Commissione europea a Bruxelles  affinchè promuova la procedura di infrazione del diritto comunitario con riferimento a tutte le norme discriminatorie varate in questi anni dal legislatore regionale e  palesemente in contrasto con il diritto comunitario. Ugualmente, le associazioni promotrici si appellano ai Comuni del FVG affinchè rispettino il diritto comunitario  e disapplichino le norme regionali discriminatorie che configgano con esso.  L'ASGI annuncia inoltre la presentazione di ulteriori ricorsi nei tribunali del FVG.

a cura di Walter Citti, servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico- razziali e religiose, progetto ASGI - Fondazione italiana a finalità umanitarie  Charlemagne ONLUS.

 
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